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Ordinanza — n. 32034/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding apparent reasoning and burden of proof in VAT exemption cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32034/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision upholding a VAT exemption. The agency argued the lower court's reasoning was apparent and violated the burden of proof rules, while the taxpayers successfully demonstrated the specific use of assets. The court rejected these claims, affirming that the lower court's brief but clear reasoning was sufficient and that the taxpayers had met their evidentiary obligation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972: The Court of Cassation holds that apparent reasoning is insufficient only when it fails to make the decision's foundation perceptible, and that the burden of proof for VAT exemption purposes lies with the taxpayer to demonstrate asset destination.

Parole chiave

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apparent reasoning VAT exemption burden of proof tax administration appeal asset destination logicity of motivation tax commission decision esenzione dall'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Inoltre, la ri- formulazione dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
civ., la lesione dell’art. 112 cod.
Art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
civ., di- sposta dall'art. 54 del d.l.
Art. 2697 c.c.
633 del 1972in combinato disposto con l’art. 2697 cod.
Art. 10 n. 8 bis D.P.R. n. 633/72
Art. 10 ter D.P.R. n. 633/1972
art. 112 cod. proc. civ
civ., la lesione dell’art. 112 cod. proc. civ.per ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice, dal momento che il ricorrente non ha eccepito l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art.10 n.
art. 2697 cod. civ
633 del 1972in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016
Cass. 8 agosto 2006, n. 17947
Cass. 21 febbraio 2014, n. 4205
Cass. Sez. Un, Sentenza n. 27435 del 2017
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5219/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro GUASTALEGNAMESTEFANO, GUASTALEGNAME NAZZARENO , n.q. di socidella società CER S.R.L., cancellata dal Registro delle Imprese indata 29.1.2010 ; –intimati – avversola sentenza n. 2569 / 2 / 17 della Commissione Tributaria Re- gionaledella Calabria , depositata in data 19 . 7 .20 21 , non notificata .

Oggetto:cessazione atti- vità– esenzione IVA – onereprova Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Con sentenza n. 2569 /2/17 la Commissione Tributaria Regionale dellaCalabria rigettava l’appello proposto avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Vibo Valentia n. 881 / 2 /1 7 con la quale il giudice aveva accolto il ricorso introduttivo proposto av- versol’ avvis o di accertamento n. TD9030201255/2015 per IVA re- lativa all’anno di imposta 2009 notificato alla società CER S. r . l . in liquidazionein data 22.12.2014 .

La controversia traeva origine dalla presentazione, in data 22.12.2010,del modello VR/2010 per il rimborso IVA a seguito della cessazionedell'attività. Nella sentenza impugnata si legge che il ri- corsointroduttivo lamentava l'errata determinazione del valore resi- duodi determinati beni strumentali destinati ad autoconsumo. Cen- surava, inoltre, la ritenuta inapplicabilità dell'esenzione prevista dall’art.10 n. 8 bis d.P.R. n. 633/72 per l’immobile ceduto in data 23/12/2009e identificato al foglio 37 , part. 975 , sub 45 , e dell’esen- zioneprevista dall’art. n. 10 ter , d.P.R. n. 633/1972 , per gli immobili individuati al foglio 37 , part. 975 , sub 43 e 48, acquistati in data 17.9.2005per adibirli a pertinenza delle abitazioni principali dei soci, comeespressamente dichiarato negli atti di acquisto.

La prospetta- zionedifensiva veniva condivisa sia dal giudice di prime cure che da quellodi appello. Avversotale sentenza l ’Agenzia ha proposto ricorso per c assazione, articolatoin tre censure , mentre i contribuenti sono rimasti intimati . Consideratoche:

1. Il primo motivo di ricorso del l’Agenzia deduce, in riferimento all’art.360, comma 1 , n. 4 , cod. proc. civ., l’apparenza e apoditticità dellamotivazione espressa dalla CTR. Il 2.La censura non può trovare ingresso. 2.1.Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture(Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). Inoltre, la ri- formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., di- sposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al mi- nimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoattinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- frontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabilie nella motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di suffi- cienzadella motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 2.2.Nel caso di specie, la motivazione espressa dalla CTR è la se- guente: « L'appello è infondato. Come correttamente ritenuto dal giudicedi primo grado, il contribuente ha diritto all’esenzione di cui all’art.10, comma 8 bis e ter , d.P.R. 633/1972.

Non risulta il dedotto viziodi ultrapetizione, atteso che nell’accertamento, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, si fa espresso riferimento alla ri- chiesta di esenzione ex comma 8 bis, e la norma risulta corretta- mente applicata, in aderenza alle circolari emesse sul punto. Per il resto,nelle controdeduzioni di primo grado l’ A genzia sostiene il di- fettodi prova nella destinazione degli immobili dell’impresa cessata -destinazione provata attraverso la produzione dei contratti relativi - restando irrilevante l’erronea indicazione pacificamente emenda- bileanche in sede contenziosa, essendo, la dichiarazione, una mani- festazionedi scienza e non di volontà » .

Il Collegio osserva che dal testo suddetto non risulta una acritica adesionealla sentenza di primo grado, dal momento che sono esa- minate le censure alla base dell’appello . Inoltre, l a ratio decidendi espressadalla CTR è chiara seppure contenuta in poche righe e ha addentellati nel compendio probatorio raccolto nel processo . Il giu- diceafferma che sussiste il diritto all’esenzione e che la destinazione degliimmobili è stata dimostrata dai soci con la produzione dei con- trattidi compravendita dei cespiti e riposa su un accertamento fat- tualeche rispetta il minimo costituzionale.

3. Con il secondo motivo la ricor rente deduce , in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., la lesione dell’art. 112 cod. proc. civ.per ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice, dal momento che il ricorrente non ha eccepito l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art.10 n. 8 - ter del d.P.R. n. 633/1972 (che disciplina gli immobili strumentali) per l’immobile identificato al foglio 37 (già 29) , part. 975,sub 45 e il giudice di primo grado avrebbe errato nell’affermare chela categoria catastale dei beni ceduti li faccia rientrare nei beni strumentali.Continua la ricorrente, la sentenza di secondo grado a suavolta si sarebbe pronunc iata oltre la domanda, esaminando un motivodi nullità della sentenza di prime cure, per inesatto inquadra- mento del titolo di esenzione IVA, non dedotto dalla parte interes- sata.4.Il motivo è inammissibile.

Si reitera il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale l'interpretazione operata dal giudice diappello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudi- ziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione. A tal ri- guardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identifica- zionedella volontà della parte in relazione alle finalità dalla mede- simaperseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, talevolontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quellipropri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile adatti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore èirrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della fun- zioneobiettivamente assunta dall'atto giudiziale (tra varie, Cass. 8 agosto2006, n. 17947 e 21 febbraio 2014, n. 4205) (Cass.

Sez. Un, Sentenzan. 27435 del 2017). Con la doglianza in disamina la ricor- rentecensura la ricognizione della materia giustiziabile operata dalla CTRe avrebbe dovuto contrastarla deducendo il vizio motivazionale eunicamente sotto il profilo della logicità e congruità della motiva- zione,derivandone l’inammissibilità del mezzo di impugnazione . 5.Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., la lesione dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. da parte della sentenzaimpugnata nella parte in cui sembrerebbe onerare l’Agen- ziadella prova della destinazione degli immobili dell’impresa cessata. 6.Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi , la quale,come sopra considerato, ha accertato che i soci hanno dimo- strato la destinazione degli immobili dell’impresa cessata ai fini dell’esenzione.

Inoltre, il giudice ha accertato che la destinazione è stata provata attraverso la produzione in giudizio dei contratti di compra