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Ordinanza — n. 32024/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling on burden of proof for VAT fraud in lease operations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32024/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a second-instance judgment that reinstated a company involved in alleged VAT fraud. The agency argued the lower court improperly re-examined facts regarding the existence of fraudulent lease contracts, while the company contended the burden of proof should have shifted to them. The court held that since the lower court had already ruled the operations fictitious, the agency failed to prove the company's subjective awareness of the fraud, thus upholding the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 2697, 2729 c.c.; Art. 2043 c.p.c.: In VAT fraud cases involving fictitious operations, the tax authority must prove the taxpayer's subjective awareness of the evasion, not merely the objective existence of the fraud.

Parole chiave

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VAT fraud burden of proof subjective awareness fictitious operations tax evasion lease contracts Cassation appeal concedente di leasing

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2043 c.p.c.
D.P.R. 633/1972
19 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972e degli artt.
artt. 2909 cod. civ
civ., la v iolazione efalsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018
Cass. Sez. 5, n. 27555 del 30/10/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6222 /20 23 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro CREDSECS.R.L. (già Credsec S.p.a.) , in persona del legale rappre- sentante p.t., quale incorporante della società Immobiliare Credit Securitization S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio della Valle (PEC: eugeniodellavalle@pec.it ) e dall’Avv. Giuseppe Marini Oggetto:riqualificazione catastale– giudizio re- scissorio (PEC: giuseppemarini@ordineavvocatiroma.org), elettivamente do- miciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, via di Villa Sac- chettin. 9;

–controricorrente – avversola sentenza n. 3 743 / 7 /2 2 della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio , depositata in data 12 . 9 .202 2 , non noti- ficata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 2 ottobre 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza n. 3 743 / 7 /2 2 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio , giudicando in sede di rinvio della Corte di Cassa- zione,accoglieva il ricorso in riassunzione della Credsec S.p.a., ora divenuta Credsec S.r.l. , quale incorporante la società Immobiliare CreditSecuritization S.r.l., e respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale diRoma n. 119 / 1/ 13 .

C on tale pronuncia il giudice aveva accolto il ricorso introduttivo proposto avverso gli avvisi di accertamento n.TK3030405814/2010 e n. TK3030400517 /2011 relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006 per IRES, IRAP ed IVA ed emessi nei con- frontidella società per operazioni contestate come inesistenti . Gliavvisi di accertamento traevano origine da un processo verbale diconstatazione emesso dalla Guardia di finanza con riferimento ad alcuni contratti di leasing inseriti in operazioni complesse, coinvol- genti numerose societ à̀ e volte a frodare il fisco.

L’Agenzia conte- stava la partecipazione da parte della contribuente ad un meccani- smofraudolento comportante una indebita maggiorazione del valore diuna pluralità di immobili oggetto di compravendita e concessi in leasingcon l'intervento di società intermediarie ritenute inesistenti .Le operazioni immobiliari davano luogo al pagamento di canoni e conseguentemente a deduzioni di costi e detrazioni IVA recuperate atassazione dall’Amministrazione finanziaria. Neldettaglio, in ricorso si legge che, a seguito di sei operazioni com- piutetra il 2005 e il 2006 , la Immobiliare Credit Securitization S.r.l. neglianni successivi ha rappresentato contabilmente la spesa fittizia peri canoni di leasing , deducendoli ogni anno come costo e portando indetrazione l’ IVA esposta nelle fatture spiccate dalla società di lea- sing.La natura fittizia dell’intera operazione, e in particolare l’inesi- stenza commerciale dei soggetti che cedevano gli immobili alle so- cietàdi leasing e la riconducibilità al medesimo dominus (le quattro societàpoi fallite), nonché la sopravvalutazione del costo dell’immo- bile ceduto alle compiacenti società di leasing e della conseguente determinazionedel canone a queste corrisposto dalla beneficiaria ef- fettiva(in questo caso Immobiliare Credit Securitization S.r.l. ) , de- terminavanola ripresa a tassazione dei costi fittizi e delle detrazioni IVAindebite.

Il giudice di prime cure riten eva non assolto da parte dell’Agenzia l’oneredella prova di tali contestazioni e l’ Agenzia delle Entrate pro- poneva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provincialedi Roma n. 119 / 1/ 13 limitatamente alla ripresa IVA, pre- standoacquiescenza quanto alle imposte dirette. Il giudice d’appello, c on la prima sentenza ( n. 4911/06/14 del 29/07/2014) poi cassata , rigetta va l'appello proposto da ll'Agenzia delleentrate avverso la sentenza di primo grado. Dalla lettura della sentenza rescindente della Corte di cassazione n. 13138/202 0 , di accoglimentodel ricorso dell’Agenzia, si evince che la CTR rigettava l'appelloproposto dall'Agenzia delle entrate osservando, tra l’altro , che:

a) la questione ancora controversa riguardava unicamente l’IVA;b) trovava applicazione in ipotesi il giudicato esterno rappre- sentato da due sentenze della CTR, nn. 151 e 152/35/12, emesse rispettivamente nei confronti delle fallite Immobiliare Jovinelli s.r.l. edella Immobiliare Italian Hospital Group s.r. l ., che avevano accer- tato l'esistenza delle menzionate societ à e il conseguente venire menodella tesi dell'Ufficio concernente la loro fittiziet à ;

c) la contri- buentenon aveva la consapevolezza dell e circostanze che le societ à intermediarienon avevano versato le imposte dovute . La Corte di cassazione , al contrario, in primo luogo accertava che non sussiste va alcuna relazione di dipendenza o di subordinazione trai diritti per cui era controversia e quelli oggetto di giudicato , per- chél’accertamento compiuto nelle sentenze nn. 151 e 152/35/12 e relativoalla effettiva esistenza dei soggetti intermediari era interve- nuto tra parti differenti rispetto a quelle del presente giudizio .

In secondo luogo, dichiarava che la CTR aveva omesso di valutare la consapevolezza della societ à̀ contribuente di partecipare ad una frodeIVA. Ilgiudice del rinvio riteneva « di condividere il percorso logico argo- mentativodei giudici di primo grado aderente alle risultanze contabili offertedalla parte contribuente a conferma dell'effettività delle im- posteversate ai fini IVA per operazioni effettivamente esistenti e non simulate,come erroneamente sostenuto dall'Ufficio in assenza della provaincombente sull'Ufficio della sua compartecipazione all'ipotiz- zatomeccanismo fraudolento.

» . Avversotale sentenza l ’Agenzia ha proposto ricorso per c assazione, articolato in quattro censure, per mero errore materiale numerate cinque, cui la contribuente ha replicato con controricorso , nota di depositodel 7.10.2024 e memoria illustrativa . Consideratoche: 1.In via preliminare va dato atto del deposito i n data 7.10.2024 da partedella società d ell’ atto di costituzione dell’Agenzia delle Entrate nel processo pendente avanti alla C.G.T. di primo grado di Roma iscrittoall’RGN 12413/2013 e richiesta di estinzione di quel giudizio percessazione della materia del contendere.

Premesso che l a nota non spiega la rilevanza del deposito ai fini della decisione del pre- sente processo, il Collegio dalla lettura dell’atto di costituzione dell’Agenzia in quel processo evince che quest’ultimo riguarda un diverso atto impugnato , trattandosi di intimazione di pagamento traenteorigine da avviso di accertamento diverso da quelli impugnati inquesta sede. Tale controversia verte anche su un diverso periodo impositivo e per diversi importi oggetto di riprese, e vi è parziale diversità di parti processuali . L’unico profilo di contatto con la pre- sentecausa è l’argomentazione dell’Agenzia, svolta a pag. 4 del ri- corso,in cui si afferma che l’intimazione in quel processo trae origine da avviso che a sua volta trae or i gine dal sotteso avviso TK3030405814/2010,effettivamente oggetto della presente contro- versia.L’Agenzia afferma che quest’ultimo atto è stato annullato con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 119/1/13e che nei confronti di tale sentenza l’Amministrazione ha prestatoacquiescenza parziale, limitatamente ai rilievi operati ai fini delle imposte dirette, e ha proposto appello ai fini IVA.

Si tratta di una conferma della ricostruzione sopra svolta nell’articolato dipa- narsidelle fasi processuali della presente causa.

2. Ciò premesso, i l primo motivo di ricorso del l’Agenzia deduce, in riferimentoall’art. 360 , comma 1 , n. 4 cod. proc. civ., la v iolazione efalsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. da partedel giudice d’appello, non avendo tenuto conto del fatto che in altriprocessi, aventi ad oggetto il pagamento dei canoni di leasing pergli anni d’imposta 2008 e 2009, nelle more è intervenuta la sen- tenzadefinitiva della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 5, 15 dicembre 2021,n. 40146) con la quale è stata accertata l’inesistenza sogget- tivadelle operazioni oggetto anche del presente processo.3.Con il secondo motivo, dedotto in relazione all’art. 360, comma 1, n.4cod. proc. civ., viene prospettata la nullità della sentenza impu- gnata per violazione dell’art . 2909 cod. civ. e, comunque, dell’art. 384secondo comma cod. proc. civ. per violazione dei limiti dell’og- gettodi cognizione del giudice del rinvio.

La motivazione del giudice d’appello è pervasa da considerazioni che vertono sulla esistenza della frode IVA e precisamente sulla natura fittizia delle operazioni immobiliariattraverso cui è stata commessa, tema che non è stato rimessoal giudice del rinvio. La Corte di cassazione, infatti , quanto alcapo relativo all’elemento oggettivo della frode I VA , ha sic et sim- pliciteraccolto il ricorso dell’Agenzia , senza disporre rinvio alcuno in propositoe, quanto al capo relativo al coinvolgimento della società, harinviato al giudice di merito affinché valut i gli elementi di prova inatti.

4. Con il terzo motivo, in rapporto all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., viene censurata la n ullità della sentenza per violazione dell’art. 384 , secondo comma , cod. proc. civ. , per violazione delle statuizioni e dei principi fissati dalla Cassazione nella sentenza re- scindente, che ha accolto il ricorso dell’ Avvocatura anche avverso il capo della sentenza di appello che aveva omesso di esaminare il coinvolgimentodella contribuente nella frode .

5. I motivi vanno esaminati congiuntamente e sono complessiva- mentefondati. 5.1.Oggetto del contendere attuale della presente causa di rinvio è unicamente, ai fini IVA dopo la parziale acquiescenza da parte dell’Agenziaalla sentenza di primo grado, l’accertamento del coin- volgimentodella società contribuente nella frode, contestata in rela- zionealle operazioni immobiliari già sopra descritte poste in essere trail 2005 e il 2006 e in particolare quanto ai canoni di leasing cor- rispostida parte della contribuente.5.2.Nell’accogliere i primi due motivi di ricorso proposti dall’Agenzia , i quali censura van o il capo della decisione di appello che aveva esclusola frode IVA per presunti giudicati , la Cassazione con la sen- tenzarescindente n. 13138/2020 ha stabilito:

«(…)nel caso di specie, è pacifico che l'accertamento compiuto nelle sentenzenn. 151 e 152/35/12 e relativo alla effettiva esistenza dei soggetti intermediari è intervenuto tra parti differenti rispetto a quelle del presente giudizio, sicché in quest'ultimo procedimento nessun valore di giudicato esterno possono assumere le pronunce richiamate; (…)ad analoga conclusione si giunge con riferimento alle sentenze segnalateda ICS con le memorie ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ. e relative ai giudizi promossi da Unicredit Leasing s.p.a. (sentenze della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna nn. 2274e 2275/08/17, prodotte in copia autentica con attestazione di passaggio in giudicato) e da Immobiliare Baldo degli Ubaldi s.r.l. (sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1357/10/16,peraltro prodotta in copia informe). (…)nemmeno pu ̀ ritenersi l'effetto vincolante dei menzionati giudi- catiin via riflessa; (…)invero, con riferimento ai crediti tributari tale effetto ̀ stato ri- conosciutoin giurisprudenza solo in casi eccezionali, nei quali un ac- certamentospiega effetti nei confronti di titolari di diritti dipendenti osubordinati alla situazione giuridica in esso definita (come accade nellesocietà di capitali a ristretta base sociale, con riferimento all'ac- certamentoeffettuato nei confronti della societ à , che esplica effica- ciariflessa nei confronti dei soci: cfr.

Cass. n. 13989 del 23/05/2019; Cass. n. 24793 del 04/12/2015; Cass. n. 23899 del 24/11/2015) ovveronelle ipotesi espressamente previste dall'art. 1306, secondo comma,cod. civ. (cfr., da ultimo, Cass. n. 33095 del 16/12/2019);(…)nel caso di specie, peraltro, non sussiste alcuna relazione di di- pendenza o di subordinazione tra i diritti per cui ̀ controversia e quellioggetto di giudicato » . LaCassazione ha perciò innanzitutto escluso il giudicato che la CTR avevaposto a base della decisione. 5.3.Inoltre, accogliendo il terzo motivo dell’Amministrazione, dopo averrichiamato la rilevante giurisprudenza in materia di frodi IVA, laCorte con la sentenza n. 13138/2020 ha statuito «(…) nel caso di specie,la CTR ha escluso la conoscenza della frode in capo a ICS in ragionedella esistenza dei soggetti intermediari, cos ̀ come stabilito dal giudicato costituito dalle menzionate sentenze nn. 151 e 152/35/12; (…)poich́ , peraltro, le predette sentenze (e le altre richiamate dalla controricorrente) non fanno stato nel presente giudizio con riferi- mentoalla fittiziet à degli intermediari, non ̀ dubbio che la CTR non abbiaassolto al compito che la legge pone a suo carico, che ̀ quello diverificare, in base agli elementi presuntivi forniti dall'Agenzia delle entrate,la consapevole partecipazione alla frode di ICS» 5.4.

Orbene, i l giudice del rinvio non si è attenuto al dictum della Corte,consistente nel verificare, in base agli elementi presuntivi for- niti dall'Agenzia delle entrate, la consapevole partecipazione alla frode da parte della contribuente, e ha sindacato l’esistenza stessa dellafrode che non è più in discussione nel presente processo. 6.Con il quarto motivo, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ. si censura la violazione degli artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dei principi acquisiti intema di operazioni inesistenti, per aver la CTR escluso anche la naturafittizia delle operazioni contestate e, quindi, implicitamente il coinvolgimentoin essa della società contribuente.7.La censura è fondata e dev ’essere disattesa l’eccezione prelimi- naredi inammissibilità e infondatezza del quarto mezzo di impugna- zionesollevata dalla controricorrente , secondo la quale sarebbe volto adun nuovo apprezzamento del fatto.

C on il motivo la società la- menterebbe l’asserita erronea applicazione, nel caso di specie, dei principiaffermati nella giurisprudenza di legittimità relativa alla di- stribuzione dell’onere della prova in materia di frodi IVA , ma non terrebbeconto del fatto che la sentenza della CTR si è anzitutto pro- nunciata nel senso di escludere in radice l’esistenza di uno schema frodatorionella fattispecie . 7.1.Al contrario, il Collegio constata che, d al momento che il giudice del merito non si è attenuto al dictum della sentenza rescindente, rimettendoin discussione l’esistenza stessa del meccanismo froda- torio,la censura non è inammissibile .

I l coinvolgimento della società contribuente nella frode non si può implicitamente desumere dall’averescluso la natura fittizia delle operazioni contestate , perché ciònon rientrava nel perimetro del giudizio rescissorio. 7.2.Quanto al contenuto de l canone di riparto dell’onere della prova , varammentato che i n tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contestache la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'oneredi provare, non solo l'oggettiva fittiziet à del fornitore, ma an- chela consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in unaevasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a co- noscenza,o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragionedella qualit à professionale ricoperta, della sostanziale inesi- stenzadel contraente.

Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio,grava sul contribuente la prova contraria di avere adope- rato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalit à in rapporto alle circostanzedel caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, n é la regolarit à della contabilit à e dei pagamenti, n é la mancanza di beneficidalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5, n. 27555 del 30/10/2018).

Gli elementidi fatto cui fa riferimento la motivazione della sentenza im- pugnata (effettiva esistenza dei contratti di leasing, regolarità dei libri contabili della contribuente, effettivo versamento dell’IVA da partedella ricorrente), non sono rilevanti ai fini di stabilire la consa- pevolepartecipazione alla frode da parte della contribuente , secondo ilcanone giurisprudenziale fissato dalla giurisprudenza di legittimità soprarichiamato. 8.La sentenza impugnata è perciò cassata e, p er l’effetto, la contro- versiava rinviata alla Corte di Giustizia di sec