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Ordinanza Interlocutoria — n. 32023/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and allows settlement request, remanding case for further proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32023/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding IMU and TASI taxes while granting the parties' joint request for a settlement. The taxpayer argued the educational institute was a commercial entity, but the court noted the lower court had already correctly identified its public educational nature. Since both parties requested a settlement, the case was remitted to a new hearing to facilitate this resolution.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 7 D.Lgs. 504/1992: The Court of Cassation may dismiss appeals on merits when parties jointly request a settlement, remanding the case to a new hearing to allow for extrajudicial composition of the dispute.

Parole chiave

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tax appeal dismissal settlement request remittal to new hearing public educational institute IMU and TASI taxes arretrati di locazione deduzione delle spese di manutenzione di immobili contributi di urbanizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3 of the Code of Civil Procedure
Art. 7, paragraph 1, letter i) of D.Lgs. 504/1992
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett.
Art. 2697 of the Civil Code
3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
Art. 204 of D.Lgs. 297/1994
3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 204 del d.lgs.
Art. 1, paragraph 3 of D.L. 16/2014
297 del 1994, dell’art. 1, co.
Art. 9, paragraph 8 of D.Lgs. 23/2011
16 del 2014, e dell’art. 9 co.
art. 2697 cod. civ
3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28826/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI MARATEA rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio De Bonis, (C.F. DBN VTR 81L23 G942T), giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il seguente domicilio digitale: vittoriodebonis@pec.studiolegaledebonis.com ; -ricorrente- contro ISTITUTO PUBBLICO DE PINO MATRONE IANNINI, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Francesco Nicodemo – c.f. NCDGNN83P04E919T – pec. nicodemo.giovannifrancesco@certavvocatilag.it ed elettivamente domiciliato presso lo studiodell’Avv.

Antonio Nicodemo in Roma alla Via Dancalia, n 21; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della BASILICATA n. 126/2022depositata il 27/04/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. il Comune di Maratea ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 126/01/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che, in controversia relativa all’omesso versamento di tributi IMU e TASI da parte dell’IstitutoPubblico di Educazione Femminile De Pino Matrone Iannini maturati sui taluni immobili in relazione ai periodi d’imposta 2013/2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’impugnazione di parte contribuente limitatamente agli immobili adibiti a convitto/educandato, a quelli inagibili ed alle sanzioni, da rideterminare nei limiti previsti dalla legge;

2. l’Istituto Pubblico di Educazione Femminile De Pino Matrone Iannini resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo il Comune di Maratea lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett.

i) del d.lgs. 504 del 1992 assumendo che i giudici di appello erano incorsi in errore in quanto, valutata la natura di ente commerciale dell’Istituto qualificato come Ente Pubblico Economico, avrebbero dovuto da ciò far conseguire la mancata sussistenza del requisito “soggettivo” ai fini della chiesta esenzione;

2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 7, comma 1, lett.

i) del D.lgs. 504 del 1992 assumendo la C.T.R. aveva violato la regola di giudizio fondata sul riparto dell’onere della prova in ordine alla dimostrazione delle effettive superfici utilizzate per l’esercizio di attività didattica, prova che, nel caso in esame, non era stata fornita da parte contribuente la quale aveva omesso di presentare la prevista dichiarazione;

3. con il ricorso incidentale l’istituto contribuente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 204 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 1, co. 3, del d.l. n. 16 del 2014, e dell’art. 9 co. 8, deld.lgs. n. 23 del 2011 in relazione alla natura giuridica dell’istituto e alla applicabilità ai propri immobili dell’esenzione IMU e TASI nonché, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame dello statuto dell’istituto, nonché del r.d. 01/10/1931, n. 1312 quale fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Rileva che la decisione della Commissione Tributaria non era condivisibile in quanto i giudici territoriali non avevano considerato che la natura giuridica dell’Istituto è quella di Istituto pubblico di educazione femminile, riconosciuta con R.D. 1 ottobre 1931 n. 1312, tabella 4, pubblicato in G.U. n. 255 del 5.11.1931 e che, pertanto, lo stesso non è un Ente Pubblico Economico né, tantomeno, un ente commerciale non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ai sensi dell’art. 73, co. 1, lett.

c) del d.p.r. n. 917/1986. Precisa che gli Istituti Pubblici di Educazione Femminile, già dalla loro istituzione con R.D. n. 1514 del 29.06.1883, hanno, per legge, esclusivo fine educativo, in conformità alla legislazione sull’istruzione pubblica (art.

1) ed anche ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 12 dell’art. 204 del d.lgs. n. 297/1994, essendo equiparati agli educandati femminili dello Stato, “hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo e fisico delle giovani che vi sono accolte” e ai sensi del comma 8, ad essi “possono essere annesse scuole elementari”, come nel caso di specie, nonché “scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore” (come già prevedeva l’art. 33 del R.D. n. 2392 del 23.12.1929), come conferma l’art. 8 dello Statuto.

Osserva che trattasi di una Istituzione educativa che concorre al perseguimento degli obiettivi del sistema formativo italiano ed è soggetta a vigilanza ministeriale, per cui ne è, per legge, esclusa la natura commerciale e di ente pubblico economico. Rileva che allo stesso tempo, le medesime evidenze istruttorie, comprovavano il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, vale a dire il Regio Decreto pubblicato sulla G.U. n. 255 del 5.11.1931 - tabella n. 4 - e lo Statuto dell’Istituto che disvelano la natura giuridica dell’Ente.

Rileva, infine, che la semplice locazione di alcuni degli immobili di proprietà dell’Istituto non può essere ritenuta attività commerciale, trattandosi di uno dei mezzi che la legge di riordino degli istituti individuava tra quelli necessari al conseguimento della finalità educativa (art. 10 del R.D. n. 2392 del 23.12.1929) e così, in conformità, prevede l’art. 11 dello Statuto;

4. le parti, con istanza congiunta in data 9 settembre 2024, nel rilevare che pendevano trattative finalizzate al bonario e stragiudiziale componimento della lite, hanno chiesto, congiuntamente un rinvio ad altra udienza;

5. tale istanza appare meritevole di accoglimento, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 24 settembre