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Ordinanza — n. 31958/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding energy tax exemption and legitimate reliance claim failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31958/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the company's appeal against a regional tax commission ruling denying an energy tax exemption. The company argued for exemption based on renewable energy production and claimed legitimate reliance on a prior agency note, but the court found the exemption limited to self-consumption. Furthermore, the court deemed the legitimate reliance claim inadmissible because the company failed to formally request an interpretative opinion on the specific exemption criteria.

Regesto Legislator

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Art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 504/95; Art. 11 della legge 212/2000: The exemption for renewable energy production applies only to energy consumed in-house, not sold to consortium members, and a claim of legitimate reliance requires a specific prior request for an interpretative opinion to bind the administration.

Parole chiave

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energy tax exemption legitimate reliance doctrine renewable energy production interpretative opinion requirement self-consumption limitation tax administration binding consortium energy trading esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 504/95
504/1995 art. 52, comma 3, lett.
Art. 11 della legge 212/2000
Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, L.
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
212/2000, in relazione all’art. 360, c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art 11 legge 212/2000
Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, L.
art. 112 c.p
c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26143 del 2019
10 della legge 212/2000 conformandosi anche in questo caso ai principi contenuti nella sentenza della Cassazione [Cass. n. 26143 del 2019] sopra citata e rilevando che comunque l'Agenzia delle Dogane ha ripreso il solo tributo non ritenendo applicabile l'esenzione di cui all'art.
Cass. n. 21230 del 2023
Cass. n. 14279 del 2017
Cass. n. 14279 del 2017; Cass.
Cass. n. 9888 del 2016
14279 del 2017; Cass. n. 9888 del 2016).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10870/2022 R.G. proposto da: CVA ENERGIE SRL, già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO N. 43, presso lo studio dell’avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAGANUZZI MARCO (PGNMRC75T25H501S); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

VERONA n. 1257/2021depositata il 18/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. La Idroenergia scrl, società consortile operante nel settore della produzione di energia elettrica, ha impugnato l’ avviso di pagamento n. 2014/A/33272 emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il recupero dell’accisa sull’energia prodotta dalla società dovuta per l’anno 2014, ritenendo di aver diritto all’esenzione di cui agli articoli 52, co. 3, lett.

b) e 53, co. 1, lett.

b) del d.lgs. 504/95 TUA), lamentando altresì la violazione dei principi di buona fede e di legittimo affidamento e delle regole in tema di interpello.

2. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Verona con sentenza n. 245/2017, ha respinto il ricorso della Società.

3. L’appello della contribuente è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto che, con la sentenza in epigrafe, ha affermato che «la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 Kw, beneficia dell'esenzione prevista dal D. Lgs. n. 504/1995 art. 52, comma 3, lett. b (nella sua formulazione applicabile ratione temporis successiva alle modifiche introdotte con il Decreto legislativo n. 26/2007) limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati».

4. La Commissione, inoltre, ha ritenuto «non accoglibili le eccepite violazioni dell'art. 10 della legge 212/2000 (..) rilevando che comunque l'Agenzia delle Dogane ha ripreso il solo tributo»; ha poi rigettato «il motivo relativo a presunte violazioni dell'art. 11 della legge 212/2000, ritenendo non sussistente la violazione lamentata in quanto la società ricorrente - come si desume dai diversi atti prodotti anche in sede di contenzioso - non ha mai formulato una domanda di interpello nei modi previsti dall'art 11 legge 212/2000 specificatamente relativa all'esenzione di cui all'art. 52, comma 3 lettera b) del TUA e quindi non può darsi corso al vincolo per l'Amministrazione previsto dall'art. 11 della legge 212/2000 e 5 del D.M. 209/2001».

5. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Società Compagnia V aldostana delle A cque T rading srl , ora C va Energie srl, che ha incorporato la Idroenergiascrl, che si è affidata a sei motivi.

6. Ha resistito con controricorso l’Agenzia. RITENUTO CHE 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, c. 1 e 2, della L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, c. 1, n.

3) c.p.c., avendo la CTR errato nel limitare l’effetto dell’affidamento alla sola disapplicazione delle sanzioni.

2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in violazione degli artt. 36, c. 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, 132, c. 2, n. 4, e 118 c.p.c., nonché 111, c. 6, della Costituzione (art. 360, 1°u c., n. 4, c.p.c.), con riguardo alle circostanze di fatto dedotte che impedivano un nuovo e diverso esercizio, in malam partem, dell’attività accertativa.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, L. n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), in relazioneall’art. 360, c. 1, n.

3) c.p.c., perché la sentenza viola l’art. 11, L. 212/2000 nella parte in cui non ha riconosciuto la nullità della pretesa fiscale, pur in presenza di una risposta ad un interpello e di ulteriori e numerose determinazioni amministrative (ad essa senz’altro equiparabili) nelle quali era stata concretamente e specificamente riconosciuta ad Idroenergia l’esenzione.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, c. 3, lett. b), d.lgs. 504/1995, degli artt. 2, c. 2, d.lgs. 79/1999 e 2602 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, c. 1, n.

3) c.p.c., avendo la CTR erroneamente negato che la nozione di autoproduttore ai fini dell’esenzione di cui all’art. 52 TUA.

5. Con atto depositato telematicamente il 23.5.204, sottoscritto tanto dal difensore quanto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ricorrente e legale rappresentante della stessa, preso atto dell’orientamento di questa Corte contrario alla posizione sostenuta dalla ricorrente con il suo ricorso (ex multisCass. 26142/2019; 26143/2019; 26144/2019; 26146/2019; 26149/2019; 26150/2019; 26150/2019; 26152/2019), si è dichiarato di voler aderire a tale orientamento, secondo cui non sussistono i presupposti per riconoscere la qualifica di autoproduttore in capo alla Società con riferimento all’energia ceduta ai soci consortili e che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del principio del legittimo affidamento (secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 11, della L. 212/2000, cd.

Statuto dei diritti del contribuente) anche al tributo, oltre che agli interessi e alle sanzioni. 5.1. Si è, quindi, dichiarato di rinunziare ai motivi da uno a quattro del ricorso, insistendo nel quinto e sesto motivo di ricorso. Secondo giurisprudenza di questa Corte, la rinunzia rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure (v. Cass.n. 414 del 2021; Cass. n. 22269 del 2016; Cass. n. 12638 del 2011).

6. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione relativa agli interessi legali, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sulla debenza di questi interessi pari ad euro 14.471,65 pretesi con l’atto impugnato nonostante la Direzione Centrale dell’Agenzia delle dogane, con la Nota prot. n. 35078/RU dell’11 maggio 2015, emessa a seguito di istanza presentata dalla Società in data 11 giugno 2014, avesse riconosciuto che nella vicenda in esame sussistevano le condizioni del legittimo affidamento con conseguente inapplicabilità di sanzioni ed interessi.

7. Con il sesto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della L 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., poiché la sentenza è errata nella parte in cui non ha affermato l'illegittimità degli interessi richiesti alla Società, pur in presenza del riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Dogane del legittimo affidamento.

8. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attenendo alla medesima questione: il primo è infondato ed il secondo è inammissibile. 8.1. Non ricorre omessa pronunzia perché la sentenza contiene comunque una decisione sulla questione laddove si osserva: «La Commissione non ritiene accoglibili le eccepite violazioni dell'art. 10 della legge 212/2000 conformandosi anche in questo caso ai principi contenuti nella sentenza della Cassazione [Cass. n. 26143 del 2019] sopra citata e rilevando che comunque l'Agenzia delle Dogane ha ripreso il solo tributo non ritenendo applicabile l'esenzione di cui all'art. 52, c. 3 lett.b) TUA».

In altri termini, la CTR non ha ritenuto la debenza degli interessi ma ha affermato che la pretesa impositiva aveva riguardato soltanto il tributo, con ciò escludendo una ragione di contesa sugli accessori. 8.2. Quindi, era onere della parte ricorrente, che neppure riporta puntualmente il contenuto dell’atto impugnato, precisare i riferimenti fattuali che dimostrano l’interesse ad agire che sorregge la censura relativa agli interessi e cioè la ricorrenza della pretesa - negata dalla stessa controricorrente – per euro 14.471,65 a titolo diinteressi legali da parte dell’Ufficio, nonostante la nota contraria della Direzione Centrale.

Invero, nel giudizio di cassazione, l'interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea (Cass. n. 21230 del 2023;

Cass. n. 14279 del 2017; Cass. n. 9888 del 2016).

9. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e le spese liquidate come in dispositivo vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo