Cassation Court dismisses tax agency appeal, allowing taxpayer to define 1973 tax bill under 2002 amnesty law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling that allowed a taxpayer to apply a 2002 tax amnesty to a 1973 tax bill. The agency argued the bill was merely a collection notice rather than an imposable act, but the court held that such bills constitute the first communicative act of the tax claim. Consequently, the court applied the principle of analogy established in prior precedent to permit the definition under the amnesty law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 della legge n. 289 del 2002; Art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973: The court establishes that a tax bill issued under the 1973 collection procedure constitutes the first communicative act of the tax claim and is therefore susceptible to definition under the 2002 tax amnesty law by analogy with the 2018 definition rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8417/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CONTARTESE PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Gensabella e dall’avv. Nicola Di Pierro, in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio delsecondo in Roma alla via Tagliamento n. 55; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia –sezione staccata di Messina - n. 662/2015, depositata in data 23/02/2015;
Cartella 36 bis-definizione agevolata legge n.289- 2 udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 novembre 2024 dal consigliere dott. Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. Pasquale Contartese impugnava una cartella di pagamento emessaai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 60 0 del 1973 relativa a Irpef e contributo perl’Europa per l’ anno di imposta 1996 e successivamente impugnava il diniego opposto dall’amministrazione alla definizione agevolata di cui all’art. 16 della legge n. 289 del 2002. La Commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva il ricorso contro il diniego.
2. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, rigettava l’appello erariale, ritenendo fondato il ricorso del contribuente contro il diniego di condono, avendo la lite proposta contro la cartella natura di controversia effettiva e non meramente apparente, in considerazione dell’apparente fondatezza dell’eccezione di decadenza dell’ufficio.
3. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate in base adue motiv i . Il contribuente resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 novembre 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5-bis, lett. c, del d.l.17/06/2005, n. 106, conv. dalla l. 31/07/2005, n. 156 , in quanto la disciplina transitoria prevedeva la decadenza dell’amministrazione entro il termine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.Con il secondo motivo, proposto ai sensi proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.9-bis della l. 27/12/2002, n. 289 , in quanto la CT R avrebbe errato nel ritenere che la cartella emessa ai sensi dell’art. 36- bis d.P.R. n. 60 0 del 1973 fosse suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 16 della l. n. 289 del 2002 anzichè dell’art.9-bis, non avendo essa natura di atto impositivo ma di mera riscossione.
2. I motivi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati. La questione oggetto di lite è se la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 - bis d.P.R. n. 602 del 1973 sia suscettibile di definizione agevolata e in particolare della definizione prevista dall’art. 16 della legge n. 289 del 2002. Sul punto, questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298), nella sua funzione nomofilattica, ha già ritenuto che anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva(successivamente tra le tante Cass. 27/08/2024, n. 23183).
Il principio, reso in relazione alla definizione agevolata dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, e alla nozione di ‹‹ atto impositivo ›› da esso previsto, appare pacificamente applicabile all’analoga formadefinitoria dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002 ove si fa riferimento all’atto dell’imposizione (l’analogia tra le due definizioni agevolate è espressamente evidenziata nel par. 2.1. della predetta sentenza delle Sezioni Unite e i precedenti che esprimono lo stesso orientamento avallato da queste ultime sono quasi integralmente riferiti all’art.16 della legge n. 289).
Alla luce di tali principi, non ha errato la CTR nel ritenere definibile la cartella emessa ai sensi dell’art. 36 - bis d.P.R. n. 600 del 1973 , incontestata la sua natura di primo atto notificato, dando poi rilevanza anche alla natura non fittizia della lite; il ricorso deve di conseguenza essere rigettato.
3. Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese La soccombenza diuna parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si appli chi l’art. 13,comma 1-quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;condanna la ricorrente Agenzia delle entrate a pagare le spese di lite in favore di Contartese Pasquale, spese che liquida in euro5.600,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, con distrazione in favore dell’a