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Ordinanza — n. 31949/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling renewable energy tax exemption applies only to self-producers, not cooperative members.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31949/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal and dismissed the cooperative's incidental claim, quashing the lower court's decision. The court held that the tax exemption for renewable energy applies strictly to self-producers using energy for their own needs, not to cooperative members. Consequently, the lower judgment was overturned and remanded for a new trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 52 comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 504/1995; The tax exemption for electricity produced by renewable sources applies exclusively to self-producers utilizing the energy for their own needs, excluding cooperative members who resell the power.

Parole chiave

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renewable energy tax exemption self-producer definition cooperative member status electricity production tax retroactive application invalid Cassation quashing judgment tributary law interpretation esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 52 comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 504/1995
3 c.p.c., «violazione dell’art. 52 del d.lgs.
Art. 1 comma 1 lett. m) del d.lgs. n. 26/2007
Non rileva, a fini interpretativi, la previsione contenuta nel d.lgs. 16 marzo 1999, n.
Art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 79/1999
3 c.p.c., «violazione dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 79/1999 alla fattispecie, non mutabilità della definizione di “autoproduttore” di cui al decreto Bersani nel settore tributario».
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione dell'art.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il terzo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per “omesso esame di difese” in relazione al fatto che la società negli anni considerati aveva ceduto energia anche a soggetti non consorziati.
art. 112 c.p
4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24169 del 2020
23529 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 24169 del 2020) ha precisato che non influisce sulla regolamentazione della presente fattispecie una definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria, essendo il d.lgs.
Cass. n. 19922 del 2020
24169 del 2020, Cass. n. 19922 del 2020, Cass.
Cass. n. 19456 del 2020
19922 del 2020, Cass. n. 19456 del 2020, Cass.
Cass. n. 33592 del 2019
19456 del 2020, Cass. n. 33592 del 2019, Cass.
Cass. n. 26142 del 2019
33592 del 2019, Cass. n. 26142 del 2019).
Cass. n. 27628 del 2020
Cass. n. 27628 del 2020 in analoga fattispecie; v.
Cass. n. 18863 del 2020
Ciò vale anche per il consorzio produttore di energia elettrica che cede l’energia prodotta ai consorziati, trattandosi di differenti soggetti giuridici, cosicché il primo assume la qualità di fornitore dei secondi, cessionari di energia elettrica ( Cass. n. 18863 del 2020e, più recentemente, Cass.
Cass. n. 25143 del 2023
18863 del 2020e, più recentemente, Cass. n. 25143 del 2023).
Cass. sez. un. n. 19976 del 2024
"doppio” contributo unificato (Cass. sez. un. n. 19976 del 2024).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5387/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro CVA ENERGIE srl, già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE (CVA) TRADING srl, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MULA ALBERTO (MLULRT77B04L049X); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1499/2018 depositata il 24/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. La CTR della Toscana ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle dogane contro la sentenza della CTP di Prato che, in accoglimento del ricorso proposto da Idroenergia SCRL, società consortile operante nella produzione di energia elettrica, aveva annullato gli avvisi di pagamento per accise sull'energia elettrica relative agli anni dal 2009 al 2014 previo disconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 52 comma 3 lett.

b) del d.lgs. n. 504/1995 (TUA) come novellato dall’art. 1 comma 1 lett.

m) del d.lgs. n. 26/2007.

2. Secondo la CTR la società, invece,era esente dall'accisa ai sensi dell'articolo 52 comma 3 lett.

b) del TUA, come interpretata la luce del d.lgs. n. 79/1999 (cd. decreto Bersani).

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su tre motivi.

4. Resiste con controricorso la Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) Trading srl, ora CVA Energie srl, incorporante la Idroenergia SCRL, che propone ricorso incidentale condizionato fondato su quattro motivi. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione dell’art. 52 del d.lgs. n.504/1995 definizione di autoproduzione - trattamento tributario riservato all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili», in quanto l’esenzione compete soltanto all’”autoproduttore” cioè a chi utilizza l’energia prodotta per le sue esigenze non per la rivendita.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 79/1999 alla fattispecie, non mutabilità della definizione di “autoproduttore” di cui al decreto Bersani nel settore tributario».

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 3.1. L'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 26 del 2007, stabilisce che «Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica: [...];

b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni». L'applicabilità del regime di esenzione, quindi, è strettamente connessa al presupposto che l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonte rinnovabile sia consumata da imprese di autoproduzione, sicché, ove le stesse non consumino l'energia per sé, in autoconsumo, ma la cedano a terzi, si è al di fuori del campo di applicazione della previsione normativa in esame.

Ciò vale anche per il consorzio produttore di energia elettrica che cede l’energia prodotta ai consorziati, trattandosi di differenti soggetti giuridici, cosicché il primo assume la qualità di fornitore dei secondi, cessionari di energia elettrica ( Cass. n. 18863 del 2020e, più recentemente, Cass. n. 25143 del 2023). 3.2. Non rileva, a fini interpretativi, la previsione contenuta nel d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, che prevede che «Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Sul punto, questa Corte (Cass. n. 23529 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 24169 del 2020) ha precisato che non influisce sulla regolamentazione della presente fattispecie una definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria, essendo il d.lgs. n. 79 del 1999 finalizzato a regolare il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, restando la materia fiscale estranea a tale normativa. Pertanto, la nozione di autoproduttore di cui al cit. d.lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento delle accise ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione. 3.3.

Da quanto detto consegue che l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), TUA, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, è limitata all'utilizzazione che fa dell'energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione; quindi , qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale (Cass. n. 18863 del 2020; in termini, ex multis, Cass. n. 24169 del 2020, Cass. n. 19922 del 2020, Cass. n. 19456 del 2020, Cass. n. 33592 del 2019, Cass. n. 26142 del 2019). 3.4.

Alla fattispecie in esame non è neppure applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 911, della legge n. 208 del 2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) che ha previsto che «il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8), in locali e luoghi diversi dalle abitazioni».

Invero, il comma 999 del citato art. 1 prevede che «La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016 ». Ne consegue che l'esenzione dalle accise per i soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica si applica soltanto dall'anno d'imposta 2016. Né alla citata disposizione può attribuirsi natura interpretativa del previgente art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di un'espressa qualificazione in tal senso e di pregressi dubbi di tipo esegetico in ordine all'effettiva portata della stessa; anche perché la norma in esame ha portata fortemente innovativa (e non esplicativa) della citata disposizione, estendendo anche ai soci delle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica l'esenzione dalle accise, prima chiaramente esclusa; la norma non è quindi suscettibile di applicazione retroattiva (v.

Cass. n. 27628 del 2020 in analoga fattispecie; v. nello stesso senso della non retroattività dell'art. 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, Cass., n. 18863 del 2020; Cass. n. 25143 del 2023).

4. Con il terzo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per “omesso esame di difese” in relazione al fatto che la società negli anni considerati aveva ceduto energia anche a soggetti non consorziati. 4.1. Il motivo è assorbito nell’accoglimento di quelli precedenti.

5. Passando al ricorso incidentale, con atto depositato il 23.5.2024 la controricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso incidentale che, quindi, risulta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

6. Conseguentemente, accolti il primo e secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito anche per le spese relative al presente giudizio di legittimità. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio” contributo unificato (Cass. sez. un. n. 19976 del 2024). p.q.m. accoglie il primo e secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo, e dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale; cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di