Italian court declares civil litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a decree by the Regional Court of Puglia. The lower court ruled that the litigation terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the accelerated extinction of proceedings. Consequently, the Supreme Court upheld this decision, confirming that no further action is required unless parties explicitly request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The civil process is automatically extinguished upon the transmission of the list of terminated judgments, unless parties explicitly request a hearing to continue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.35650/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa all'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro PAPARELLA C SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato RANUZZI LIVIA unitamente all’avvocato QUERCIA LUIGI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.1283/ 02/ 2019 depositata il 17/04/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 09/12/2024 Il