Tax court dismisses company's deduction of mobility list recruitment costs linked to INPS fraud. Agency wins appeal on tax law violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, ordering the cassation of the lower judgment. The company had deducted recruitment costs for workers from mobility lists, arguing the activity was legitimate despite an underlying INPS fraud. The court ruled that costs directly connected to fraudulent acts, even if the economic activity itself was lawful, are non-deductible under the specific tax provision. Consequently, the lower court's failure to disallow these expenses was deemed a violation of the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 4-bis, L. 537/1993; Costs and expenses directly utilized for the completion of acts or activities qualifying as non-culpable crimes for which the public prosecutor has exercised criminal action are not deductible, even if the economic activity is lawful.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14701/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- CONTRO GSG PLAST SRL IN LIQUIDAZIONE - intimato- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.LECCE n.2998/2016 depositata i l 01/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024dal Consigliere MAURA NARDIN. FATTI DI CAUSA 1.
L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della C.T.R. della Puglia, sez. dist. di Lecce, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della C.T.P. di Lecce, che aveva annullato l’avviso di accertamento n. TVM030603284/2011, con il quale, ai fini IRES per l’anno di imposta 2006, il reddito imponibile della soc. GSC PLAST, dichiarato in euro 132.322, era stato rettificato in euro 1.157.489,00, a seguito del mancato riconoscimento di costi per euro 1.025.167,00, considerati indeducibili - ai sensi della l. 537/1993, art. 14, comma 4 bis -con riliquidazione dell’imposta in euro 338.305,00 oltre a sanzioni ed interessi.
2. La sentenza della C.T.R. ha ritenuto insussistente la violazione dell’art. 14, comma 4 bis l. 537/1993 -contestata per avere la società GSC PLAST s.r.l. dedotto il costo del lavoro relativo a personale proveniente da liste di mobilità, ai sensi dell’art. 6 l. 223/1991- in quanto, pur essendosi realizzata una truffa ai danni dell’INPS, il medesimo costo, era documentato dalla contabilità e dalla correlativa appostazione in bilancio, in quanto connesso all’esercizio di una attività pienamente lecita ed effettiva.
3. La società è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Agenzia delle Entrate formula un unico motivo di impugnazione, con il quale fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. 537/1993.
2. La doglianza ripercorre la vicenda dando atto che l’avviso di accertamento è scaturito da una verifica fiscale della G.d.F. a carico della GSC PLAST. Nel corso dell’indagine era emerso, in particolare dalla lettura dei verbali redatti dalla Direzione provinciale dell’INPS di Lecce, che le società Calzaturificio Adelchi s.r.l. e La Nuova Adelchi s.p.a avevano attivato - nel periodo 19 maggio 2002 - 8 gennaio 2007 - procedure di mobilità del personale, estinguendo numerosi rapporti di lavoro con i dipendenti. La maggior parte di questi, dopo pochi giorni dall’iscrizione nelle liste di mobilità di cui all’art. 6 l. 223/1991, venivano riassunti da sei società del gruppo Adelchi, fra cui GSC PLAST.
Per ottenere l’agevolazione contributiva collegata alle assunzioni dei predetti lavoratori, l’amministratore della GSC PLAST sottoscriveva ‘Dichiarazioni di responsabilità’, con cui falsamente attestava l’assenza di assetti proprietari con le società che avevano posto in mobilità i lavoratori, così traendo in inganno il Centro per l’impiego e l’INPS . Formalizzata da parte degli operanti la denuncia alla Procura della Repubblica di Lecce, gli amministratori delle società coinvolte venivano rinviati a giudizio per i reati di truffa aggravata ai danni dell’INPS e falsità ideologica.
Entrambi i giudici di primo e secondo grado, avevano ritenuto che la deduzione del costo del lavoro fosse legittima, in quanto, pur a fronte della truffa ai danni dell’Istituto previdenziale, avevano escluso la pertinenza al caso di specie dell’applicazione dell’art. 14 l. 537/1993, avendo il legislatore discriminato l’indeducibilità dei costi e delle spese rientranti nell’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti, fra i quali hanno ritenuto rientrante il costo del lavoro. 2.1 Fatta questa premessa, l’Ufficio lamenta l’erronea interpretazione- da parte della sentenza impugnata - dell’art. 14, comma 4 bis l. 537/1993, posto che la norma, laddove prevede che “non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale” intende comprendere anche l’ipotesi di inerenza dei costi ad attività delittuose cui l’impresa non sia estranea, a prescindere dalla liceità dell’attività economica esercitata, e non solo l’ipotesi di impiego diretto delle relative somme per atti qualificabili come delitto doloso.
Il reato di truffa aggravata, commesso ai danni dell’INPS, seguito dal rinvio a giudizio dei responsabili, diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R., integra il presupposto applicativo della norma richiamata. 2.2 Il motivo è fondato. 2.3 Questa Corte ha già deciso il ricorso collegato al presente, relativo all’anno di imposta 2007, definito con sentenza n. 24646/2018, che ha accolto analogo motivo di impugnazione, affermando che “riguardo alle imposte sui redditi, a norma della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, (nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv.
L. n. 44 del 2012), non sono deducibili i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività nel caso di illeciti penalmente rilevanti (cfr. Cass. n. 26461 de/ 2014; v. anche Cass. 5342/13, n. 31059 del 28/12/2017). Nella fattispecie, il costo relativo al reclutamento del personale -collocato nelle liste di mobilità della Adelchi srl, azienda madre della GSC plast srl e da questa assunto - ancorché regolarmente sostenuto e appostato in bilancio, era direttamente connesso alla fattispecie di reato (truffa ai danni dell'Inps) e quindi indeducibile ai sensi della norma indicata”. 2.4 La decisione non può che essere condivisa nel caso di specie. 2.5 Laddove, infatti, la disposizione di cui all’art. 14 comma 4 bis cit. non ammette in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale, intende riferirsi anche i costi sostenuti in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie delittuosa- in questo caso la truffa aggravata commessa al fine di ottenere le agevolazioni contributive collegate all’assunzione di lavoratori collocati nelle liste di mobilità- in quanto la condotta costituente delitto doloso è posta in essere proprio con lo scopo di dedurre i costi dal reddito imponibile (cfr.
Sez. 5- , Ordinanza n. 31059 del 28/12/2017, già citata.) 2.6 La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. st. di Foggia, cui demanda la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra