Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31933/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal after taxpayer settles dispute via simplified payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31933/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's settlement of the dispute under the simplified procedure. Rea s.r.l. paid the disputed amount and requested the case be closed due to lack of interest, which the Revenue Agency confirmed was regular. The court ruled that the judgment must be terminated because the underlying controversy no longer exists.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 378 c.p.c.: The judicial proceeding is extinguished when the parties settle the dispute under the simplified procedure, resulting in the cessation of the subject matter of the controversy.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax dispute termination cessation of subject matter lack of interest in litigation extinguishment of judgment contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale procedura di tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 D.L. 119/2018
439056 del 26 luglio 2024 - che si allega unitamente alla relativa documentazione relativa alla definizione agevolata -, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la contribuente la presentato istanza di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6, del D.L.
Art. 378 c.p.c.
Con la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 26/06/2024,Rea s.r.l.
art. 378 c.p
Con la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 26/06/2024,Rea s.r.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24601/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro REA SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO FABIO (RSSFBA73D22B963I) -controricorrente- Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 5684/2017 depositata il 22/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione,con un motivo, contro la sentenza n. 5684/11/2017, depositata in data 22/06/2017, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, all’udienza del 12/05/2017ha accolto l’appello proposto da Rea s.r.l. contro la sentenza n. 4962 del 16/08/2016, con la quale la Commissione Provinciale di Caserta aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente contro un avviso di accertamento avente per oggetto IRES, IVA e IRAP relativi all’anno 2006.

2. Rea s.r.l. ha depositato controricorso.

3. Con la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 26/06/2024,Rea s.r.l. ha affermato «di aver definito la lite ai sensi del D.L. 199/2018, art.6, con pagamento dell’importo di € 2.427,75. Acclude la domanda di definizione agevolata e prova del pagamento e chiede la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse (Cass.35604/2022), con ogni conseguenza anche in punto di spese del processo.» 4. Con istanza depositata in data 31/07/2024 l’Avvocatura dello Stato per la parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:

«con nota prot. n. 439056 del 26 luglio 2024 - che si allega unitamente alla relativa documentazione relativa alla definizione agevolata -, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la contribuente la presentato istanza di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6, del D.L. n.119 del 2018 e che la stessa è risultata regolare.» RAGIONI DELLA DECISIONE 1. A seguito della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018, n. 136 – considerato anche quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente e della documentazione prodotta agli atti e, in particolare, dell’istanza di definizione agevolata, corredata dalla prova del pagamento – deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere. 1.2.

Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dispone che le spese processuali restino a definitivo carico delle part