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Decreto — n. 31919/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as civil litigation extinguished by administrative act under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 31919/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil litigation extinguished following an administrative act by the Revenue Agency. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new tax law confirmed the regular conclusion of the dispute without any denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority's administrative act confirms the extinction of a civil lawsuit under specific legislative provisions, the judicial process terminates automatically without the need for a separate ruling on the merits.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative act effect civil procedure termination Revenue Agency power costs allocation rule contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
MARCHE n.1046/ 02/ 2021 depositata il 10/09/2021, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27571/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro BORGOGNONI MAURO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato NICODEMO MASSIMILIANO unitamente all'avvocato NICODEMO LUCA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.1046/ 02/ 2021 depositata il 10/09/2021, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 09/12/2024 I