Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct, dismissing the appeal filed by Immobiliare La Torre SRL against the Agenzia delle Entrate. The lower court had already determined that the litigation terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of the case list. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural extinction without addressing the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The civil procedure is automatically extinguished upon the transmission of the case list to the tax authority, unless parties request a hearing under Art. 391, third paragraph, of the Civil Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.829/2021 R.G. proposto da : IMMOBILIARE LA TORRE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE unitamente agli avvocati ZOPPINI GIANCARLO, MARCHIONNI ACHILLE eGULINO ANNA MARIA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.240/ 02/ 2020 depositata il 03/06/2020 pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 09/12/202