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Decreto — n. 31913/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares civil procedure extinguished due to tax authority confirming dispute resolution under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31913/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the State Attorney General confirmed the tax authority had resolved the dispute. The opposing party argued for the case's continuation, but the court found the matter settled under specific legislative provisions. Consequently, the process terminated with costs remaining on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-203 l. n. 197/2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When a tax authority confirms the resolution of a dispute under the new law, the civil procedure extinguishes unless parties request a hearing to determine cost allocation.

Parole chiave

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procedural extinction tax dispute resolution State Attorney General cost allocation civil procedure termination

Disposizioni normative citate

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Art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11140/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PUMA ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MELIAMBRO SILVANA, unitamente all’avvocatoARMELLA SARA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIAn.4602/09/ 2019 depositata il 20/11/2019, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 05/12/2024