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Ordinanza Interlocutoria — n. 31909/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on customs duties, remanding case to allow new procedural arguments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31909/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Agripetroli S.p.A.'s appeal against the Regional Tax Commission's decision upholding the Customs Agency's position on late payment penalties. The lower court rejected the taxpayer's incident appeal due to the lack of required end-procedural debate and the proper notification of the assessment notice. Consequently, the Cassation court declined to rule on the merits and instead remanded the case to a new hearing to permit further procedural arguments.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 191, della l. 29 dicembre 2022, n. 197; When a party requests case definition without payment of sanctions, the court must verify the request's validity before ruling on merits, and if the opposing party remains silent, the case is remanded for new procedural debate.

Parole chiave

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customs duties late payment penalties end-procedural debate case definition request remand for new hearing tax appeal procedural nullity obbligo della denunzia doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 191, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
ha depositato istanza di definizione della presente controversia , richiamando l’art. 1, comma 191, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede per le sanzioni, la definizione senza pagamento di alcun corrispettivo.
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Testo completo

024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 34642/2018 R.G. proposto da: AGRIPETROLI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA NAZIONALE N 200, presso lo STUDIO UCKMAR, rappresentat a e difesa dall'avvocato CORRADO OLIVA CATERINA (CRRCRN76E50D969M) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 3724/14/18depositata il 17/04/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 3724/04/18 del 17/04/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) e rigettava l’appello incidentale proposto da Agripetroli s.p.a. nei confronti della sentenza n. 1047/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di pagamento concernente l’indennità di mora per il mancato tempestivo versamento delle accise relative al mese di aprile 2015. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di ADM e respingeva l’appello incidentale di Agripetroli s.p.a. evidenziando che:

a) l’appello proposto da ADM era ammissibile in ragione del tempestivo deposito dell’atto di appello, comprensivo della cartolina a.r. attestante l’intervenuta notificazione a mezzo posta;

b) posta la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale richiesto dalla legge per i tributi armonizzati, i motivi che la parte avrebbe potuto addurre non avrebbero comportato l’accoglimento del ricorso;

c) l’avviso di accertamento era stato correttamente notificato a mezzo raccomandata a.r. e, peraltro, tempestivamente impugnato;

d) la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comportava la nullità dell’avviso. 2.Avverso la sentenza di appello Agripetroli s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi. 3.ADM resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che Agripetroli s.p.a. ha depositato istanza di definizione della presente controversia , richiamando l’art. 1, comma 191, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede per le sanzioni, la definizione senza pagamento di alcun corrispettivo.

2. ADM non ha preso posizione in ordine all’istanza depositata da parte ricorrente, sicché appare opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo al fine di consentire la necessaria interlocuzione.

P.Q.M.

La Corterinvia la causa a nuovo ruolo invitando la controricorrente a dedurre con riferimento