Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31907/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against taxpayer's late excise duty payment, rejecting force majeure and lack of fault defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31907/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision to exempt a company from late excise duty penalties. The taxpayer argued for lack of fault and force majeure due to liquidity crises and supplier defaults, but the court found these commercial risks predictable and avoidable. Consequently, the court overturned the lower court's ruling, reinstating the penalty and ordering the taxpayer to pay the tax agency's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; Art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: In tax sanction cases, mere liquidity crises or commercial difficulties do not constitute force majeure or prove lack of fault, as such risks are inherent to business operations and must be managed with appropriate diligence.

Parole chiave

Generato dall'IA
late excise duty payment force majeure in tax law lack of fault defense liquidity crisis exemption administrative tax sanctions onere della prova commercial risk management dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 cod. civ.
Art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
e dei principi afferenti l’onere della prova, nonché dell’art. 5 del d.lgs.
Art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
1.1.Con il secondo motivo si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
472, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 3 l. n. 689 del 1981
472, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
artt. 2697 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2139 del 30/01/2020
Cass. n. 11111 del 06/04/2022
Cass. n. 8844 del 03/04/2024
Cass. n. 8844 del 03/04/2024).
Cass. n. 8175 del 22/03/2019
Cass. n. 39548 del 13/12/2021
Cass. n. 39548 del 13/12/2021; si veda, anche, Cass.
Cass. n. 3049 del 08/02/2018
39548 del 13/12/2021; si veda, anche, Cass. n. 3049 del 08/02/2018, con ampi riferimenti al diritto unionale).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33901/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro AGRIPETROLI SPA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 3592/03/18depositata il 17/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 3592/03/18 del 17/04/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 21434/07/16 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Agripetroli s.p.a. avverso un avviso di irrogazione sanzioni conseguente al ritardato pagamento delle accise relative all’anno 2015. 1.1.La CTR respingeva l’appello di ADM evidenziando che :

a) la società contribuente aveva fornito la prova della assenza di dolo o colpa, essendosi attivata per fronteggiare le difficoltà economiche conseguenti ad una crisi di liquiditàe pagando, anche se in ritardo, le accise;

b) sussisteva, in ogni caso, la forza maggiore, avendo la ricorrente provato che il mancato tempestivo pagamento delle accise era conseguenza del mancato pagamento di grossi fornitori e del contenzioso esistente con il Banco di Napoli. 2.Avverso la sentenza di appello ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Agripetroli s.p.a. non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e dei principi afferenti l’onere della prova, nonché dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto incolpevole il comportamento della ricorrente, la quale ha ritardato il pagamento delle accise, valorizzando elementi del tutto generici quali shock di liquidità esterno, persistente morosità dei maggiori acquirenti e revoche degli affidamenti bancari, elementi che si collocano fisiologicamente nelle dinamiche commerciali e nel rischio di impresa. 1.1.Con il secondo motivo si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato il concetto, di derivazione unionale, di forza maggiore. 2.Il primo motivo è fondato. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza» (Cass. n. 2139 del 30/01/2020). 2.2.Nel caso di specie, la CTR, pur non violando le regole di riparto dell’onere della prova, non si è conformata al superiore principio di diritto. 2.3.Invero, gli elementi addotti a sostegno della pretesa non colpevolezza del trasgressore non costituiscono fattori esterni alle normali dinamiche imprenditoriali e, come tali, sono del tutto prevedibili ed evitabili con un’accorta gestione aziendale, sicché non può sostenersi che sia stata superata la presunzione prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997. 3.Il secondo motivo è fondato. 3.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta» (Cass. n. 11111 del 06/04/2022, la quale ha escluso che il reiterato inadempimento delle pubbliche amministrazioni integrasse detto elemento; conf.

Cass. n. 8844 del 03/04/2024). 3.1.1.È stato, altresì, evidenziato che «la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, essendo invece necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi» (Cass. n. 8175 del 22/03/2019;

Cass. n. 39548 del 13/12/2021; si veda, anche, Cass. n. 3049 del 08/02/2018, con ampi riferimenti al diritto unionale). 3.2.Applicando i suddetti principi al caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, va sicuramente esclusa l’operatività dell’esimente, non rientrando nell’ambito della stessa le circostanze prese in considerazione dalla CTR, involgenti situazioni ampiamente prevedibili per un operatore commerciale. 4.In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente. 4.1.L’intimata va, altresì, condannata al pagamento in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di oltre euro 186.000,00. 4.2.La peculiarità delle questioni di diritto affrontate nella presente controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese concernenti i gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla parte intimata; condanna l’intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 5.900,00,