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Ordinanza — n. 31904/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to a new law prohibiting challenge of role extracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31904/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Daniela Landini's appeal against the Italian Revenue Agency's tax assessment without remanding the case. Landini argued her role extract was never notified, but the court held that a subsequent law change barred any challenge to such extracts. Consequently, the lower court's judgment was annulled solely for inadmissibility, and costs were shared between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228: A subsequent legislative amendment prohibiting the challenge of role extracts renders a pending appeal inadmissible, necessitating the annulment of the lower court's judgment without remand.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility role extract notification subsequent law change contribution unificato Cassation annulment notificazione viziata notifica delle Intese obblighi di notifica

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che – indipendentemente dalle argomentazioni del giudice di appello –l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dalla ricorrente in ragione del divieto previsto dall’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
3.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022
Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022).
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Testo completo

06/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2795/2018 R.G. proposto da: LANDINI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G. AURISPA 10, presso lo studio dell’avvocato CALIGIURI STEFANO (CLGSFN66A19H501J),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DEL LAZIO n. 3655/ 05/ 17 depositata il20/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 3655/05/17 del 20/06/2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 15665/29/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Daniela Landini avverso l’estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento concernente IVA, ritenuta dalla ricorrente mai notificata. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che la cartella di pagamento risultava regolarmente notificata e non opposta e, a seguito della stessa, era stata altresì notificata comunicazione di iscrizione ipotecaria. 2.Avverso la sentenza di appello Daniela Landini proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 3.AE resisteva in giudizio con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER) non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che – indipendentemente dalle argomentazioni del giudice di appello –l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dalla ricorrente in ragione del divieto previsto dall’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215), applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai processi pendenti (cfr. Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022). 2.Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in ragione dell’inammissibilità del ricorso originario proposto dalla ricorrente e senza necessità di esaminare i motivi di ricorso. 2.1.L’applicazione di una disposizione di legge sopravvenuta giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. 3.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’originario ricorso proposto dalla ricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricors