Cassation court dismisses tax appeal as litigation extinguished by taxpayer's payment of first installment under simplified procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer completed the simplified payment procedure. Roberto Aloia had filed an appeal against a regional tax commission decision regarding an IRPEF assessment for 2007, which was notified to him as the legal representative of a dissolved company. The court ruled that the litigation ended upon the payment of the first installment, thereby terminating the ongoing proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 1, comma 1, D.L. 31 agosto 2022, n. 130: The tax appeal is extinguished when the taxpayer opts for the simplified procedure and pays the first installment, terminating the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4662/2017 R.G. proposto da: ALOIA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V), rappresentato e difeso dall'avvocato GLENDI CESARE FEDERICO (GLNCSR35T20D969B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DELLA LIGURIA n. 965/04/16depositata il 08/07/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 965/04/16 del 08/07/2016 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Roberto Aloia avverso la sentenza n. 1567/04/15 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2007. 1.1.
Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato notificato a Roberto Aloia in qualità di legale rappresentante della cessata Fontanabuona Rally s.a.
2. Avverso la sentenza della CTR Roberto Aloia proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.
3. AE resisteva con controricorso.
4. Con ordinanza interlocutoria, resa all’esito dell’adunanza camerale del 09/11/2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione della sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. dell’11/06/2024, il ricorrente chiedeva l’estinzione del giudizio, avendo provveduto alla definizione agevolata con il pagamento della prima rata.
2. Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di