Cassation court allows tax agency appeal, ruling tax assessment signatures valid without explicit delegation duration or name.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had declared a tax assessment void due to alleged procedural flaws in the delegation of signature authority. While the Regional Commission argued that the delegation lacked a specific named delegate, reasons, and duration, the Court held that such formalities are unnecessary for a signature delegation under Article 42 of the Tax Code. Consequently, the Court found the assessment valid because the delegate was identifiable by their official rank, establishing that internal administrative orders suffice for signature delegations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973; The delegation of signature for tax assessments is a mere bureaucratic decentralization where the delegate is identifiable by official rank, rendering explicit mention of the delegate's name, reasons, or duration unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
09/202 4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4940/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AUTORIMESSA ACACIA SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAUDICE CARMINE (PDCCMN55D07F839E) -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n.6970/2017 depositata i l 02/08/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:
1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania (hinc:CTR), con sentenza n. 6970/2017 depositata in data 02/08/2017, ha accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 6935/2016, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento n. TF3030300569/2015, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato, per l’anno 2010, il reddito imponibile IRES da Euro 9.846 a Euro 95.674, il reddito IRAP da Euro 36.181 a Euro 94.674 e l’IVA dovuta da un credito di Euro 273 a un debito di Euro 11.699.
2. In sintesi, la CTR, richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in merito all’interpretazione dell’art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. 29/09/1973, n. 600, ha ritenuto che nel caso di specie le disposizioni di servizio n. 26 del giorno 11/03/2014 e n. 35/2013 allegat e dall’Agenzia delle entrate solo nel giudizio d’appello si limitassero a indicare quale soggetto delegato alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento in oggetto il capo area I.M.L.A., senza alcun riferimento alle ragioni e alla duratadella delega, con la conseguenza che quest’ultima era nulla, così come l’avviso di accertamento impugnato, poiché sottoscritto da un funzionario privo dei relativi poteri.
3. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
4. Il contribuente ha resistito con controricorso.
5. La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378cod. proc. civ. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso proposto l’Agenzia delle entrate ha contestato la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. La ricorrente ha evidenziato che nella delega di firma viene identificato il soggetto delegato che non può che coincidere con la persona fisica che ricopre il ruolo di responsabile dell’articolazione interna al momento della sottoscrizione dell’atto impugnato. La ragione della delega è in re ipsa ed è contenuta nell’atto di delega, conferita al soggetto che ha la reggenza dell’ufficio e che svolge l’attività di controllo fiscale, conil potere di firmare gli atti conclusivi del procedimento di accertamento nei limiti dell’atto dispositivo.
L’integrazione sulla durata della delega è necessaria solo laddove mutino i Capi Area o Capi Team ed è onere dell’ufficio, in caso di contestazione, fornire la prova che, alla data dell’accertamento, il soggetto delegato era in possesso di adeguata delega di firm a. Considerata la struttura degli uffici fiscali è logico che il Direttore – Capo dell’ufficio deleghialla firma, a seconda del valore, i singoli capi area delle varie articolazioni interne. L’atto resta, comunque, riconducibile all’autorità delegante. Trattandosi di delega di firma e non di funzioni non è, quindi, condivisibile la tesi che ritiene necessaria l’indicazione nominativa del funzionario delegato, né di un termine di validità della delega.
La delega di firma, quale strumento operativo, non prevede le medesime cautele chieste per la delega di funzioni, essendo sufficiente che – nel caso in esame – il funzionario delegato appartenesse alla carriera direttiva. Neppure è necessaria – come precisato da questa Corte –l’indicazione di un termine di durata della delega (Cass., n. 8700 del 2013).
2. La controricorrente ha insistito per il rigetto del ricorso, ritenendo corretta la statuizione della CTR, che ha fatto dipendere la nullità della delega dalla mancata indicazione nominativa del delegato, dalla carente indicazione delle ragioni e del termine di validità della delega.
3. Il ricorso è fondato. L’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, infatti, che: «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.» La delega prevista nella norma appena richiamata costituisce una delega di firma e non di funzioni. Trattandosi di atto imputato formalmente al delegante, non è necessaria l’indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente che quest’ultimo sia individuabile dall’ordine di servizio attraverso la qualifica ricoperta.
Questa Corte ha, infatti, precisato che: «La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.» (Cass., 19/04/2019, n. 11013; v. anche Cass., 08/11/2019, n. 28850).
Trattandosi di delega di firma non è neppure necessaria l’indicazione della durata della delega, come precisato da questa Corte: «La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.» (Cass., 29/03/2019, n. 8814).
4. La fondatezza del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la sentenzaimpugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de