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Decreto — n. 31888/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic listing under new tax law declaration rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 31888/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic listing of the case in the tax authority's schedule. The lower court found that the insertion into the list, pursuant to the new tax law, documented the regular conclusion of the dispute without any denial of the claim. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the parties unable to proceed with the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The automatic inclusion of a case in the tax authority's list for the declaration of extinction of proceedings constitutes the regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the process without the need for a specific judicial ruling.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings tax authority listing declaration of extinction civil procedure termination legislative decree 2023 tax litigation conclusion procedural exhaustion procedura di tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
MARCHEn.241/02/2020 depositata il 03/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.454/2021 R.G. proposto da : IMMOBILIARE LA TORRE,rappresentata e difesa dall’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, unitamente agli avvocati ZOPPINI GIANCARLO, MARCHIONNI ACHILLE, GULINO ANNA MARIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHEn.241/02/2020 depositata il 03/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 06/12/2024