Court allows tax agency appeal, ruling signature delegation need not specify reasons or delegate name.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court decision that had dismissed a tax assessment notice. The lower courts had rejected the notice because the delegation of signature lacked the delegate's name and specific reasons for the transfer of power. The court reversed this, holding that signature delegation is merely internal bureaucracy where the employee's qualification suffices for identification, making specific reasons and the delegate's name unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 d.P.R. 600/73; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: A delegation of signature for tax assessment notices constitutes internal bureaucratic decentralization without external relevance, meaning the employee's qualification is sufficient for identification and specific reasons for transfer or the delegate's name are not required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13378/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro FOR.MA.L. S.R.L. in liquidazione , in persona del legale rappresen- tante p.t. ; –intimata – Oggetto:avviso di accer- tamento –delega firma – II.DD. e IVA avversola sentenza n. 3254 / 1 / 16 della Commissione Tributaria Re- gionaledella Calabria , depositata il 24 . 1 1 .20 16 , non notificata .
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2024dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Calabria , veniva rigettato l’appello principale propost o da ll’Agenzia delle En- tratee acco lto l’appello incidentale della società For.Ma.L. S.r.l. av- verso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Co- senzan. 61 / 2 /1 4 con cui il giudice aveva accolto i l ricors o propost o avverso l’ avvis o di accertamento n. TD3030402115/2012 a mezzo delquale era no stat e recuperat e ad imposizione II.DD. e IVA relativ e all’annodi imposta 20 07 .
Ilgiudice di prime cure accoglieva la preliminare doglianza di difetto dilegittima sottoscrizione dell’avviso ai sensi dell’art. 42 del d. P . R . 600/73. Ilgiudice d’appello confermava tale esito decisorio, ritenendo assor- benteil fatto che, ai fini della legittimazione del soggetto sottoscrit- tore,la delega fosse nulla perché priva del nominativo del dirigente delegato,non potendo l’ordine di servizio prodotto in giudizio essere idoneo«a trasferire in incertam personam un potere proprio, senza l’indicazione delle ragioni specifiche per poter operare il trasferi- mento».
Avversotale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in un’unica censura , mentre la contribuente nonha svolto difese . Consideratoche:
1. Con un unico motivo l’Agenzia ricorrente prospetta , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa ap- plicazione de ll’ articol o 42, d.P.R. 600/73 , con riferimento al capo delladecisione in cui si afferma la necessità dell’indicazione nel con- tenutodella delega del nominativo del delegato e « delle ragioni spe- cificheper poter operare il trasferimento » del potere di firma al sog- gettosottoscrittore. 2.Il motivo è fondato . 2.1. La giurisprudenza della Sezione (a partire da Cass. n. 8814/2019e Cass. n. 11013/2019) ha reiteratamente affermato che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un fun- zionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni.Infatti, realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organodelegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’orga- nizzazione interna dell’ufficio, l'attuazione di detta delega di firma pù avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessit ̀ di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualificarivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la suc- cessivaverifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario delladelega stessa .
3. È per tali ragioni (tra le molte, si veda Cass. Sez. 5 , Sen- tenzan.8814 del 29/03/2019) che il relativo provvedimento non ri- chiedel'indicazione né delle ragioni specifiche del trasferimento dal momento che non è trasferito alcun potere, né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avveniremediante ordini di servizio che individuino l'impiegato le- gittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idoneaa consentire, ex post , la verifica del potere in capo al soggetto cheha materialmente sottoscritto l'atto . Il giudice d’appello non si è attenutoal principio di diritto sopra richiamato e cui va data ulteriore continuità nella fattispecie, con conseguente fondatezza della cen- sura.4.Per l’effetto , la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria , in diversacomposizione, per ulteriore esame in relazione al profilo , a quellirimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in di- versa composizione, per ulteriore esame in relazione al