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Ordinanza — n. 31881/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders cost compensation based on jurisprudential consolidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31881/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's unilateral withdrawal of the request for reimbursement. The plaintiff had previously filed three grounds of appeal but later abandoned the case after noting a consistent, unfavorable line of Supreme Court jurisprudence regarding the direct use requirement for tax exemptions. Consequently, the court ordered the litigation costs to be fully compensated between the parties, citing recent precedents that justify such cost allocation when a party withdraws due to established contrary case law.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal due to the consolidation of a jurisprudential direction contrary to their position, the court may declare the process extinguished and order full compensation of litigation costs between the parties.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment unilateral withdrawal of appeal litigation cost compensation jurisprudential consolidation tax exemption direct use IMU reimbursement denial Supreme Court precedent restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
le spese del presente giudizio vanno, dunque, compensate tra le parti e va, inoltre, dato atto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921
la predetta rinuncia risulta essere stata notificata alla controparte e la sua natura di atto unilaterale non accettizio, non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921);
Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34601
Cass., Sez. 6^-5, 14 maggio 2020, n. 8964
34601; Cass., Sez. 6^-5, 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20784
8964; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20784; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, nn. 37340, 37341 e 37342
20784; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, nn. 37340, 37341 e 37342; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799
37340, 37341 e 37342; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799), si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali» (così Cass., Sez.
Cass., Sez. T., 19 giugno 2023, n. 17508
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez.
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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20958/2017 del ruolo generale, proposto DA l’ A GENZIA T ERRITORIALE PER LA C ASA DEL P IEMONTE N ORD (codice fiscale 00120490032, con sede in Novara (NO), alla Via Boschi, n. 2, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , dr. Giuseppe Genoni, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giusta procura speciale e nomine rilasciate in calce al ricorso, dagli avv.ti Lorenzo Bertaggia del Foro di Novara (codice fiscale BRT LNZ 47H08 D337 N) ed Enrico Dante (codice fiscale DNT NRC 43H08 H501 V) del Foro di Roma. - RICORRENTE – CONTRO RINUNCIA il C OMUNE DI N OVARA (codice fiscale 00125680033), con sede alla Via Rosselli, n. 1, in persona del Sindaco in carica pro tempore, Alessandro Canelli, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 311 del 3 ottobre 2017 e determina n. 54 del 13 ottobre 2017, dagli avv.ti Antonio Chiarello (codice fiscale CHR NTN 60T20 L419 E) e Maria Suppa (codice fiscale SPP MRA 73P65 F158 R). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1128/4/2017 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 17 luglio 2017, non notificata;

U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 19 settembre 2024. RILEVATO CHE :

1. L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord (da ora anche ATC) propose, con atto notificato il 5/6/11 settembre 2017, tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte, confermando la decisione del giudice di prima istanza, ritenne legittimo il diniego opposto dal Comune di Novara all’istanza di rimborso dell'Imu relativa all’anno d’imposta 2012 su immobili di edilizia popolare in sua proprietà;

2. il Comune di Novara resisteva con controricorso notificato il 25 ottobre 2017;

3. l’Agenzia depositava memoria ex art. 380-bis.

1. c.p.c. e, poi, con atto notificato alla controparte in data 31 agosto 2021, prendendo atto che la questione giuridica di fondo (la perdurante rilevanza ostativa del requisito dell'utilizzo diretto degli immobili da parte dell'ente che invochi la totale esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) era stata medio tempore più volte decisa da questa Corte di legittimità in senso ad essa sfavorevole, rinunciava al ricorso;

4. la ricorrente ha poi chiesto, tenuto conto della rinuncia al credito chiesto in rimborso e del vantaggio così accordato al Comune, di compensare le spese di lite; CONSIDERATO CHE :

1. alla luce della predetta rinuncia di parte ricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo ex artt. 390 e 391 c.p.c.;

2. la predetta rinuncia risulta essere stata notificata alla controparte e la sua natura di atto unilaterale non accettizio, non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921);

3. in ordine alla regolamentazione delle spese, va ribadito quanto, anche da ultimo, ritenuto da questa Corte, in analogo contenzioso, in cui si è riconosciuto che la rinuncia è derivata dal consolidamento in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso di un indirizzo di legittimità contrario alla tesi sostenuta dall'Ente ATC, per cui, preso atto della non insistenza di quest'ultimo una volta affermatosi quell'indirizzo, si sono reputati sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite;

4. questa Corte ha, in particolare, condivisibilmente affermato che «ricorre, in proposito, quanto sul punto recentemente stabilito da Cass. n. 2215/23 (in ricorso n. 37297/19 rg), secondo cui: «[…] tenendo conto del consolidamento in corso di causa dell'indirizzo giurisprudenziale sulla necessità dell'utilizzo diretto per l'esenzione dall'ICI e dall'IMU degli immobili detenuti dalle Agenzie Territoriali per la Casa di cui alla Legge della Regione Piemonte 26 aprile 1993 n. 11 (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 30 dicembre 2019 n. 34601; Cass., Sez. 6^-5, 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20784; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, nn. 37340, 37341 e 37342; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799), si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali» (così Cass., Sez. T. 19 giugno 2023, n. 17508);

5. le spese del presente giudizio vanno, dunque, compensate tra le parti e va, inoltre, dato atto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921); P