Cassation court dismisses taxpayer's appeal on mortgage registration, upholding tax agency's jurisdiction and prescription arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a lower court ruling that declared the tax agency lacked jurisdiction over non-tax credits. The taxpayer argued the tax debt was prescribed and the mortgage registration was invalid due to improper notification of tax notices. The court rejected these claims, noting the agency's valid jurisdiction and finding no evidence of prescription within the ten-year limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 50 d.P.R. 602/1973; Art. 100 c.p.c.: The tax agency possesses jurisdiction over non-tax credits arising from tax debts, and the ten-year prescription period applies unless specific shorter terms are legally established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36975/2019 R.G. propostoda: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, domiciliate in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -ricorrenti- CONTRO VUMBACA CARLO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA sez. stac. di REGGIO CALABRIA n. 3466/2018 depositata il 05/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024dal Consigliere MAURA NARDIN.
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate - R iscossione e l’Agenzia delle Entrate, con unico atto di impugnazione, ricorrono avverso la sentenza della C.R.T. della Calabria- sez. stac. di Reggio Calabria, con la quale, dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria, è stato parzialmente accolto l’appello proposto da Carlo Vumbaca contro la sentenza della C.T.P. che aveva rigettato il ricorso per l’annullamento della comunicazione dell’avvenuta iscrizione di ipoteca P.I. n. 3070/94, a cura del Concessionario per la riscossione Equitalia E.TR s.p.a, conseguente al mancato pagamento degli importi riportati dalle cartelle di pagamento per complessivi euro 71.226,23.
2. Il Contribuente aveva adito la C.T.P. per chiedere l’annullamento dell’iscrizione di ipoteca lamentando la mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all’atto impugnato, la mancata motivazione dell’atto opposto e la prescrizione del credito e la violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973.
3. L’Agenzia delle Entrate eccepiva, avanti al giudice di prima cura, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l’iscrizione ipotecaria atto proprio del Concessionario per la riscossione, chiedendo l’estromissione dal processo ed in difetto il rigetto del ricorso 4. L’Ente di riscossione costituitosi, a sua volta eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e produceva documentazione inerente alla regolare notificazione delle cartelle esattoriali.
5. La C.T.P. di Reggio Calabria rigettava il ricorso, ritenendo legittima l’iscrizione ipotecaria in quanto fondata su cartelle di pagamento precedentemente notificate e non opposte tempestivamente.
6. Il Contribuente impugnava la sentenza facendo valere avanti al giudice di appello il mancato rilievo del difetto di notifica delle cartelle di pagamento, sottese all’iscrizione ipotecaria, la violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973, per essere stata iscritta l’ipoteca senza previa notificazione dell’intimazione ad adempiere ivi prevista, nonché la prescrizione dei crediti dedotti dalle cartelle.
7. L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in appello, ribadiva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, mentre l’Agente per la riscossione deduceva la corretta notificazione delle cartelle e la regolarità dell’iscrizione ipotecaria, attesa l’inapplicabilità dell’art. 50 d.P.R. 602/1973, non configurando l’iscrizione ipotecaria un atto dell’espropriazione forzata.
8. La sentenza della C.T.R della Calabria, dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria, ha accolto parzialmente il motivo di appello relativo alla mancata notificazione delle cartelle esattoriali, avendo il Concessionario offerto prova della regolare notifica solo per le cartelle n. 09420010068578831000, n. 09420025317335000, n. 09420020051589633000 e n. 0942003 0052330982000, mentre per le altre cartelle concordando con il primo giudice, ha ritenuto non raggiunta la prova della notifica, affermando, peraltro, che il credito che formava oggetto di alcune di esse - pur regolarmente notificate era comunque ampiamente prescritto. La sentenza ha rigettato, inoltre, la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973.
9. Carlo Vumbaca è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso congiunto l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle Entrate formulano quattro motivi di impugnazione, premettendo che, in applicazione dell’art. 4, comma 1, d.l. 119/2018 conv. con L. 136/2018 sono state oggetto di discarico le imposte relative alle cartelle esattoriali ‘aventi importo residuo fino a mille euro’ (e, in particolare , quelleelencate a pag. 6 del ricorso introduttivo).
2. Con il primo motivo di ricorso fanno valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
4) cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, per non avere il giudice di seconda cura dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto, da un lato, non provata la notifica di alcune delle cartelle di pagamento opposte, dall’altro, prescritti alcuni dei crediti in esse riportati, senza neppure specificare a quali cartelle le considerazioni fossero rispettivamente riferite. Sottolinea, inoltre, come erroneamente la C.T.R abbia affermato che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto ‘non valide’ alcune delle notificazioni, posto che, al contrario, la sentenza oggetto di appello, aveva rigettato integralmente il ricorso del contribuente.
3. Con il secondo motivo lamentano, ex art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, relativamente alla notificazione delle cartelle nn. 09420010047107858000 e 09420020025317234000, risultando le medesime effettuate mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, come emergerebbe dagli avvisi di ricevimento, integralmente foto-riprodotti nell’atto di ricorso. Entrambe le raccomandate, infatti, sono state ricevute dal familiare convivente del destinatario, sig.ra Valentina Vumbaca, figlia del destinatario sig. Carlo Vumbaca.
4. Con il terzo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1073, per avere il giudice ritenuto – senza specificarne in alcun modo le ragioni- non provata la notificazione delle cartelle nn. 09420010047107858000 e 09420020025317234000, benché l’art. 26 cit. consenta all’ente di riscossione di eseguirla a mezzo degli Ufficiali della riscossione, dei messi comunali o di altri soggetto abilitati dalla legge o, infine, a mezzo postale, tramite ‘invio diretto’ dell’atto in plico chiuso, con raccomandata a.r.. Assume che l’esecuzione della notificazione in siffatte forme esonera dall’invio della comunicazione di avvenuta notifica.
5. Con il quarto motivo le ricorrenti fanno valere, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2962 cod.civ., per avere dichiarato estinto il debito tributario in relazione alle cartelle nn. 09420010047107858000 e 09420020025317234000, ritenendo sostanzialmente applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n.
4) cod. civ., laddove, invece, per siffatti crediti occorre fare riferimento all’ordinario termine decennale di cui all’art.2946 cod. civ., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Con la conseguenza che, essendo la notificazione delle cartelle intervenuta rispettivamente il 26/09/2002 ed il 5/08/2002, mentre l’atto di iscrizione di ipoteca opposto reca la data del 4/04 2007, non può dirsi spirato il termine prescrizionale.
6. La prima censura non è fondata. 6.1 Il primo profilo, relativo alla mancata individuazione delle cartelle non ritualmente notificate è risolto dalla individuazione -da parte delle stesse ricorrenti- delle cartelle rispetto alle quali il giudice ha escluso la validità della notificazione, posto che -al di fuori delle cartelle relative a crediti di natura non tributaria, rispetto alle quali la C.T.R. ha dichiarato il difetto di giurisdizione e quelle relative a crediti tributari inferiori ad euro mille- sono indicate dalla sentenza le cartelle ritenute regolarmente notificate, sicché che vanno ritenute non ritualmente notificate, secondo il giudice di appello, solo le cartelle non richiamate e non rientranti fra quelle escluse.
Diventano ininfluenti, allora, le considerazioni delle ricorrenti in ordine all’errore del giudice di seconda cura rispetto alla decisione del primo giudice, che avrebbe escluso la ritualità delle notifiche per alcune soltanto di esse, ancorché, effettivamente, il ricorso del contribuente fosse stato integralmente rigettato in prima cura, come da’ atto nella premessa in fatto la stessa sentenza impugnata. 6.2 Il secondo profilo, relativo alla mancata individuazione da parte della sentenza impugnata delle cartelle il cui debito non può ritenersi prescritto, per non essere spirato il termine, è parimenti risolto dall’indicazione da parte del ricorrente delle cartelle esattoriali di cui alla quarta doglianza.
7. Il secondo ed il terzo motivo da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi sono fondati. 7.1 Va preliminarmente ribadito il principio secondo il quale “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Sez. 5, Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024;
Sez. 6- 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Sez. 6- 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018). 7.2 La sentenza qui impugnata omette qualsivoglia considerazione in ordine alle ragioni dell’invalidità della notificazione delle cartelle esattoriali recanti i nn. 09420010047107858000 e 09420020025317234000, si cui si appunta la doglianza, non rendendo possibile alcun controllo della correttezza della decisione sul punto, mentre dalla relata di entrambe le notificazioni, fotoriprodotte nel ricorso, appare effettivamente che i plichi raccomandati sono stati consegnati a Valentina Bumbaca, quale persona autorizzata al ritiro, rispettivamente in data 26 settembre 2002 e 4 agosto 2002.
8. Con riferimento al quarto motivo, sebbene l’accoglimento del secondo e del terzo, comporti di per sé la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, è certamente opportuno riaffermare, da un lato, che “i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta” (così Sez. 5, Ordinanza n. 3827/2024 del 5/12/2023;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021; Cass. sez. 6-5, n. 8713 del 2022; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1692/2024). E dall’altro, che “una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione propria del tributo (in questo senso anche i principii enunciati da Sez.
U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
10. Sarà, dunque, cura del giudice di rinvio verificare la prescrizione dei tributi cui le cartelle si riferiscono, sulla base di quanto supraenunciato.
11. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso comportano la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria- Reggio Calabria che liquiderà anche le spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi di impugnazione accolti, e rinvia alla C