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Ordinanza — n. 31830/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal, ruling registration identity requires identical parties in both acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31830/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court's partial acceptance of a registration tax dispute. The Agency argued that the assignee of a credit should be considered a party to the underlying loan contract for tax purposes, despite not signing it. The court rejected this, holding that tax registration requires strict identity of parties between the enforceable title and the underlying contract, a condition not met here.

Regesto Legislator

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Art. 22 DPR n. 131/1986; Art. 360 c.p.c.: The requirement of party identity for registration tax applies strictly to the subjects of the two acts; the substitution of rights via assignment does not create the necessary subjective identity to trigger registration obligations.

Parole chiave

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registration tax identity assignment of credit enforceable title subjective identity DPR 131/1986 tax autonomy Cassation dismissal assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 22 DPR n. 131/1986
Finemiro e Gallus Francesco) impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura fissa relativa ad un decreto ingiuntivo (concernente il credito scaturente dal contratto di credito al consumo dinanzi indicato ) , all’enunciato (ai sensi dell’art. 22 dPR n.
Art. 37 DPR n. 131/1986
Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita».
Art. 40 DPR n. 131/1986
Art. 3 DPR n. 633/1972
633/1972 e 1260-1265 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 1260 c.c.
Art. 1261 c.c.
Art. 1262 c.c.
Art. 1263 c.c.
Art. 1264 c.c.
Art. 1265 c.c.
Art. 360 c.p.c.
633/1972 e 1260-1265 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13 DPR n. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., Sentenza n. 14432 del 24/5/2023
22 TUR, secondo i chiarimenti resi da questa Corte (Cass., Sez. U., Sentenza n. 14432 del 24/5/2023).
Cass., Sentenza n. 16662 del 2020
Cass., Sentenza n. 1125 del 2000
Cass., 29/09/2021, n. 8669
Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 18091 del 6/07/2022
8669; conformi, in relazione alle medesime parti dell’odierno giudizio, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 18091 del 6/07/2022;
Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 24969 del 19/08/2022
Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 24969 del 19/08/2022).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 5298 / 20 2 1 propost o da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro All Reserved s.r.l.; - intimata - -avverso la sentenza n. 1682/12/2020 emessa dalla C TR Lombardia in data 21/07/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1.

La All Reserved s.r.l. ( nella qualità, riferisce l’Agenzia in ricorso, di Avviso liquidazione imposta registro – Atto enunciato – C ontratto di credito al consumo mandataria senza rappresentanza della SPV Project 1503 s.r.l., quale ultima cessionaria del credito scaturente dal contratto di credito al consumo intercorso tra s.p.a. Finemiro e Gallus Francesco) impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura fissa relativa ad un decreto ingiuntivo (concernente il credito scaturente dal contratto di credito al consumo dinanzi indicato ) , all’enunciato (ai sensi dell’art. 22 dPR n. 131/1986) contratto di credito al consumo con cui la Finemiro s.p.a. aveva concesso ilfinanziamento a Gallus, nonché dell’imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota al 3%, dell’ammontare degli interessi di mora, calcolati sulla sorta capitale.

2. La CTP di Sondrio accoglieva parzialmente il ricorso, non essendo state sollevate contestazioni in ordine al decreto ingiuntivo, laddove in quest’ultimo non era stato menzionato l’ulteriore atto da sottoporre a registrazione.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Lombardia rigettava il gravame, evidenziando che, nella fattispecie, le parti enunciate nel contratto di mutuo non erano le stesse di quelle enunciate nel decreto ingiuntivo, sicché, ai sensi dell’art. 22 dPR n. 131/1986, l’imposta diregistro non andava applicata all’atto enunciato per mancanza di identità delle parti.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La All Reserved s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 37 e 40 dPR n. 131/1986, 3 e 10 dPR n. 633/1972 e 1260-1265 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la corrispondenza tra le parti intervenute nell’atto enunciato e in quello enunciante, di cui all’art. 22 citato, deve reputarsi riferita anche a tutti i soggetti (ivi compreso il cessionario del credito) che, pur non essendo intervenuti nell’atto e pur non avendolo sottoscritto, risentono direttamente dei suoi effetti. 1.1.

Il motivo è infondato.In tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell'autonomia dei singoli negozi, come si desume in modo inequivoco dalla previsione dell'art. 22 del d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, la quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate (Cass. n. 4096 del 2012).

L'art. 22 del d.P.R. 131 del 1986 recita: «Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applicaanche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art.

69. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita». Orbene l'atto contenente l'enunciazione, di cui si fa menzione nel primo comma, comprende contratti, atti giuridici o provvedimenti giudiziari, e quindi anche decreti ingiuntivi; solo per gli atti giudiziari il comma terzo dell'art 22 d.P.R. citato limita la possibilità di applicare l'imposta ai soli atti enunciati non ancora eseguiti.

E' fuor di dubbio che le parti del giudizio monitorio (All Reserved s.r.l., quale mandataria senza rappresentanza della SPV Project 1503 s.r.l. - creditore procedente -, e Gallus Francesco -debitore ingiunto -) sono in parte diverse da quelle del contratto di finanziamento (Finemiro s.p.a. – mutuante - e Gallus Francesco – mutuatario - ), così come autonome e distinte sono le situazioni giuridiche sottese all'atto enunciato (contratto di credito al consumo) e a quello enunciante (decreto ingiuntivo), perdipiù nel caso in esame mediate dalla cessione del credito e dal mandato senza rappresentanza, in virtù del quale, come la stessa Agenzia riconosce alla nota 2 di pag. 14 del ricorso, “la All Reserved è diventata titolare a tutti gli effetti del diritto di credito, con obbligo (puramente interno) di ritrasferire quanto ottenuto alla mandante.

Quindi, ai fini processuali e tributari, è come se la All Reserved fosse divenuta beneficiaria “in proprio” della cessione del credito azionato in giudizio” (enfasi del redattore). E l’ autonomia delle situazioni giuridiche non consente di applicare il “significato lato e sostanziale” del termine "parte", utilizzato dall'art. 22 TUR, secondo i chiarimenti resi da questa Corte (Cass., Sez. U., Sentenza n. 14432 del 24/5/2023). D’altronde, con riferimento all'analoga ipotesi di diversità tra i soggetti dell'atto enunciato costituito da cessione del credito e quelli del decreto ingiuntivo, questa Corte, nella recente sentenza n. 16662 del 2020, ha affermato, sulla scorta dei principi già affermati da Cass. n. 1125 del 2000, che il richiamo effettuato da un decreto ingiuntivo ad un ricorso giudiziale nel quale si fa riferimento ad una cessione di crediti effettuata tra soggetti diversi dal debitore ingiunto evidenzia un'enunciazioneindiretta di atti, ma esclude l'identità tra le parti dei distinti atti non presentati alla registrazione, escludendo conseguentemente la tassazione dell'atto di cessione di crediti precedentemente non sottoposto a registrazione al momento della presentazione del decreto ingiuntivo, per carenza delle condizioni di identità soggettiva (in questi stessi termini si è espressa Cass., 29/09/2021, n. 8669; conformi, in relazione alle medesime parti dell’odierno giudizio, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 18091 del 6/07/2022;

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 24969 del 19/08/2022). Né può conferirsi rilevanza alla circostanza che il cessionario subentri negli stessi diritti del cedente, atteso che, a meno che non venga dimostrato il carattere abusivo della cessione (la quale, peraltro, nel caso di specie, rileva solo a monte del mandato senza rappresentanza conferito dalla cessionaria SPV Project 1503 s.r.l., laddove l’atto enunciato è da identificare col contratto di mutuo), sul piano formale non vi è medesimezza soggettiva tra i due atti (contratto di credito al consumo e decreto ingiuntivo) sottoposti ad imposizione.

Di qui anche nel caso in esame, relativo ad un mutuo, l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio, per la mancanza di identità delle parti intervenute nell'atto enunciante e in quello enunciato.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto difese. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/