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Ordinanza — n. 31826/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to successful simplified settlement agreement filed by the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31826/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax dispute extinguished after the taxpayer filed a simplified settlement request. Although the tax authority had previously won at the regional commission, the taxpayer submitted a formal request for an expedited resolution under specific decree laws. The court ruled that because the taxpayer initiated this settlement procedure and the hearing date was missed, the litigation was terminated with costs assigned to the party who advanced the proceedings.

Regesto Legislator

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d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 13, ultimo periodo: The filing of a simplified settlement request by the taxpayer extinguishes the ongoing tax litigation, terminating the matter regardless of prior administrative rulings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal extinction definitiva agevolata taxpayer rights litigation termination tax administration cost allocation sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 119/2018
Preliminarmente deve darsi atto che la contribuente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, contenente specifico riferimento all’avviso di accertamento per cui è causa.
Art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119/18
2.In ragione di quanto precede, ed essendo mancata istanza di fissazione dell’udienza nei termini previsti, la controversia dev’essere dichiarata estinta, con spese a carico della parte che le ha anticipate in base all’art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119/18.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente – contro Simona VALESTRI, con avv. Federica Canelli; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 2761, depositata il 27 ottobre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. L’Amministrazione notificava avviso di accertamento a carico della Società in nome collettiv o Attività Commerciali di Valestri Enzo Co., relativo all’anno d’imposta 2007, con recupero a tassazione di maggiori ricavi per € 128.597,49.

La CTP accoglieva il ricorso e la CTR respingeva il gravame proposto dall’Agenzia, che quindi ricorre in cassazione con un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso, ma DEFINIZ. AGEV. successivamente ha depositato istanza di definizione agevolata depositata in atti. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente deve darsi atto che la contribuente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, contenente specifico riferimento all’avviso di accertamento per cui è causa. La stessa ha altresì depositato comunicazione dell’Agente della riscossione con il quale si dà atto che, con riguardo alla società ed ai soci, “non sono emerse differenze rispetto al dichiarato”, così ritenendo la regolarità della domanda stessa, corredata peraltro della prova del pagamento della prima rata. 2.In ragione di quanto precede, ed essendo mancata istanza di fissazione dell’udienza nei termini previsti, la controversia dev’essere dichiarata estinta, con spese a carico della parte che le ha anticipate in base all’art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119/18.

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. C