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Ordinanza — n. 31825/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to withdrawal following a successful conciliation agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31825/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayers withdrew their lawsuit after reaching a conciliation agreement. Although the lower court had initially ruled against the taxpayers regarding tax assessments for their company, the parties subsequently settled the dispute. Consequently, the court terminated the proceedings as the subject matter of the controversy ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: The withdrawal of an appeal following a conciliation agreement extinguishes the litigation, leading to the dismissal of the case with mutual compensation of costs.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal conciliation agreement extinction of litigation tax dispute settlement costs compensation ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ricupero d'imposta rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 163 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giuliana DI PIETRO e Milva DEPAOLI, con avv. Carlo Berti e Flavio Moscatt; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 2475, depositata l’undici settembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Amministrazione notificava avviso di accertamento a carico della Italia Veste s.r.l., avente ristretta base partecipativa, relativo all’anno d’imposta 2008, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e di conseguenza di utili per le due socie per € 924.819,76, cui notificava gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.

RINUNCIA Le socie impugnavano gli atti impositivi e la CTP accoglieva i ricorsi, ma la CTR accoglieva il gravame proposto dall’Agenzia riformando la sentenza di primo grado. Le contribuenti, quindi, ricorrono in cassazione con cinque motivi. L’Agenzia resiste con controricorso, ma successivamente le contribuenti hanno depositato rinuncia al ricorso a seguito di accordo conciliativo. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente deve darsi atto che le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso a seguito di accordo conciliativo, che veniva prodotto e non risulta contestato dalla controparte.

Da tanto deriva l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, come concordato con l’atto di conciliazione ed attesa la definizione consensuale della controversia. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Dichiara le spese integralmente compensate fra le par