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Ordinanza — n. 31822/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal, upholding that proof of receipt is required for tax notice perfection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31822/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling that dismissed a taxpayer's claim regarding a missing tax notice. The taxpayer argued the tax authority failed to prove proper notification, while the agency contended that sending the notice via registered mail was sufficient. The court ruled that under established precedent, the tax authority must produce proof of the recipient's actual receipt of the notice, not merely its mailing.

Regesto Legislator

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Art. 8 l. 890/1982; Art. 2699 cod. civ.; Art. 116 cod. proc. civ.: Proof of perfection of tax notice notification via postal service requires production of the receipt of deposit in the mailbox, not merely proof of mailing.

Parole chiave

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tax notice perfection postal notification proof tax collection procedure registered mail receipt administrative appeal dismissal corretta notificazione comunicazione fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 8 l. 890/1982
Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 8 l. 890/1982, dell’art.
Art. 2699 cod. civ.
890/1982, dell’art. 2699 cod. civ. e dell’art.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione, mentre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 2699 cod. civ
890/1982, dell’art. 2699 cod. civ.
art. 116 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 10012/2021
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. Sez. U. 10012/2021).
Cass. n. 1778 del 29/01/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente - contro Fortunato Francesco MIRIGLIANI, con avv. Giuseppe Palermo; -controricorrente – enei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro- tempore; -intimata - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 189/2020, depositata il 16 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1. L’Amministrazione notificava intimazione di pagamento susseguente a precedente avviso di accertamento. Trattavasi in particolare di IRPEF, IRAP e IVA anno d’imposta 2008, mentre PERFEZ NOTIFICA l’avviso di accertamento sarebbe stato notificato in data 15 dicembre 2012 e l’intimazione in data 24 gennaio 2017. Il contribuente eccepiva la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, e quindi la decadenza dalla potestà impositiva, la prescrizione e comunque la non debenza di IRAP ed interessi. La CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR accoglieva il gravame del contribuente sull’assunto della mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata di avviso, essendo stata la notifica dello stesso effettuata in situazione di irreperibilità relativa (c.d. temporanea assenza) e susseguente compiuta giacenza.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’Agenzia affidandosi a un solo motivo. Il contribuente ha poi depositato controricorso e successiva memoria illustrativa. L’Agenzia della Riscossione rimaneva invece intimata. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 8 l. 890/1982, dell’art. 2699 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., affermandosi da parte della difesa erariale che erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto, ai fini della dimostrazione del perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento, la necessità di produrre in giudizio non solo la prova dell’invio, ma anche del ricevimento della raccomandata informativa (CAD), laddove solo il primo adempimento sarebbe stato all’uopo necessario. 2.Il motivo è infondato.

Questa Corte, anche a sezioni unite, ha già chiarito che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. Sez. U. 10012/2021). Alla luce di ciò il ricorso dev’essere respinto, posto che pacificamente l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito in cassetta non risulta essere stato prodotto in giudizio.

3. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione, mentre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore della controricorrente in € 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario,