Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Immobiliare La Torre SRL against the tax agency regarding the extinction of civil proceedings. The lower court declared the process extinguished because the tax authority transmitted a list of judgments, confirming their regular conclusion under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the decision that the litigation ended by operation of law, leaving no room for further review on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: When the tax authority transmits a list of judgments, the civil proceedings are automatically extinguished by law, terminating the litigation without the need for a specific judicial declaration of extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10832/2021 R.G. proposto da : IMMOBILIARE LA TORRE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE unitamente agli avvocati GULINO ANNA MARIA, ZOPPINI GIANCARLO eMARCHIONNI ACHILLE Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.753/ 02/ 2020 depositata il 19/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 11/12/2024