Decreto — n. 31776/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24622/2022 R.G. proposto da : PUMA ITALIA SRL, YUSEN LOGISICS (ITALY) SPA,rappresentata e difesa dall’avvocato MELIAMBRO SILVANA unitamente all'avvocato ARMELLA SARA contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI NOVARA - intimata - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.372/ 03/ 2022 depositata il 11/03/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 31776/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24622/2022 R.G. proposto da : PUMA ITALIA SRL, YUSEN LOGISICS (ITALY) SPA,rappresentata e difesa dall’avvocato MELIAMBRO SILVANA unitamente all'avvocato ARMELLA SARA contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI NOVARA - intimata - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.372/ 03/ 2022 depositata il 11/03/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 05/12/2