Italian tax court dismisses appeal as tax litigation extinguished by automatic declaration of extinction under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished, dismissing the SRL's appeal against the tax agency. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new 2023 decree automatically extinguished the proceedings without a formal denial. Consequently, the Court upheld the extinction and ruled that the party who advanced the costs bears the expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022; When a tax case is inserted into the automatic extinction list, the proceedings are deemed extinguished by operation of law, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24047/2020 R.G. proposto da : L M V SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato SPATARO PAOLO, unitamente agli avvocati NICODEMO LUCAe NICODEMO MASSIMILIANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESARO E URBINO - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.MARCHE n.285/ 03/ 2020 depositata il 15/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 05/12