Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished because the lower court had already formally recorded the case's termination under specific tax law provisions. The plaintiff, a food company, challenged the tax agency's decision regarding the extinction of a legitimacy suit, arguing over procedural irregularities. The court upheld the extinction ruling, noting that since the legal basis for termination was met, the case could not proceed further.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a civil proceeding is extinguished by operation of law due to the regular conclusion of a related legitimacy suit, the process terminates automatically and cannot be revived unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11801/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AGROALIMENTARE S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato CIMA ANGELO WALTER avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n.315/ 2/ 2020 depositata il 20/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 06/12/2024