Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following a lower court's ruling that the case terminated automatically under specific tax law articles. The plaintiff, representing Guerraini Spa, challenged the tax agency's decision based on a new legislative framework intended to expedite the closure of litigation. The court upheld the dismissal because the statutory provisions mandated the process's end without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: Proceedings are automatically extinguished when the law mandates their conclusion, barring only a request to schedule a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13420/2020 R.G. proposto da : GUERRINI SILVIA(in qualità di rapp. della GUERRINI SPA) rappresentata e difesadall'avvocato PICARELLI GENNARO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.MARCHE n.711/ 03 2019 depositata il 17/09/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 06/12/2024