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Decreto — n. 31766/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 31766/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on the automatic termination of proceedings. The plaintiff argued for the continuation of the case, while the tax authorities contended that the procedural rules mandated its closure. The court upheld the decision based on the statutory framework governing the extinction of legal actions.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court establishes that tax proceedings automatically terminate upon the transmission of the list of cases for final judgment, barring parties from requesting a hearing unless specific conditions are met.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination proceedings procedural law provisions final judgment list legal action closure ripresa dell'imposta sul valore aggiunto revisione della tassazione fiscale ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4936/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentat e e difes e dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro Sig. Giampaolo ONOFRIOrappresentato e difes o dall’Avv. Luigi QUERCIA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 2110 / 0 1 / 20 19 , depositata il 08 / 0 7 /20 19 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/11/2024 Il P