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Decreto — n. 31764/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31764/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinct following a request by the Revenue Agency against CPM Gestioni Termiche SRL. The lower court ruled that the case was definitively resolved under Article 1 of Law No. 197/2022, which mandates the extinction of proceedings when no objection is filed within the specified timeframe. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, confirming that the litigation had terminated by operation of law.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The extinction of proceedings under the new tax law occurs automatically upon the expiration of the objection period without a formal request to fix a hearing, thereby terminating the litigation and assigning costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation Law 197/2022 objection period civil procedure costs allocation automatic termination procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4502/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro CPM GESTIONI TERMICHE SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato GIAMMUSSO GIUSEPPE MARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.5/ 03/ 2021 depositata il 05/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 11/10/202