Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on the automatic termination of proceedings. The lower court found that the case was definitively resolved under the new tax procedure law, noting the absence of any formal objection to the extinction. Consequently, the Supreme Court upheld the decision, confirming that the process ended by operation of law without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The tax litigation process is automatically extinguished upon the transmission of the case list to the tax authority, unless the parties explicitly request a hearing to continue the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25109/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro Sig. DILELLA Domenicorappresentato e difes o dall’Avv. Fabio SCHIRONE avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 535 / 0 4 / 20 2 0 , depositata il 2 6 / 0 2 /20 2 0 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/11/2024 Il Pr