Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct, dismissing the appeal filed by ASD Real Altamura against the Revenue Agency. The lower court had already determined that the litigation ended automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of a specific document. Consequently, the court upheld the extinction of the case without addressing the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a specific document confirms the regular conclusion of proceedings and the absence of a denial, the process is automatically extinguished by law, rendering further litigation on the merits inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3136/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ASD REAL ALTAMURA, rappresentato e difeso dall'avvocato GURRADO MARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.2013/ 03/ 2016 depositata il 24/08/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 29/11/202