Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Agenzia delle Entrate against a lower court's decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the tax authority had transmitted the case to the list for extinction of proceedings under specific legislative provisions. The Court of Cassation upheld this procedural outcome, confirming that the statutory requirements for extinction were met and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The transmission of a tax case to the list for extinction of proceedings legally terminates the litigation, barring further appeals unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4945/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro ARANCIVIOLA SRL rappresentatoe difeso nel precedente grado di giudizio dall a Dott.ssa Giacoma Barbieri avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 2035 / 0 4 / 20 22 , depositata il 25 / 0 7 /20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/11/2024 Il Pr