Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a lower court's decision to extinguish the tax litigation. The lower court ruled that the process ended automatically because the case was listed for extinction under specific legislative provisions, noting no formal objection was raised. The higher court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory mechanism for automatic extinction was correctly applied without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that when a tax litigation is formally listed for extinction under the specified law, the process terminates automatically unless the parties explicitly request a hearing to contest the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1745/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro D’AMBROSIO Andrearappresentato e difes o nel precedente grado del giudizio dal Dott. PATIERNO Gaetano e dall’Avv. Michele LEONE avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 1552 / 0 2 / 20 22 , depositata il 0 6 / 0 6 /20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/11/2024 Il P