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Ordinanza — n. 31706/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing proceedings with cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31706/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The lower court had previously ruled in favor of the municipality, but the appellant voluntarily abandoned the case to settle the dispute. Consequently, the proceedings terminated with costs fully compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the proceedings, resulting in the full compensation of litigation costs without further fees.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinguishment of proceedings compensation of litigation costs settlement agreement Italian civil procedure code tasse di depurazione acque imposta sulle imbarcazioni imposta speciale sulle forze idrauliche

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; spese compensate interamente in considerazione della notifica dell’atto di rinuncia e dell’assenza di deduzioni sul punto da parte del controricorrente.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19036/2022 R.G. proposto da : FERRAIUOLO LUIGI C SAS, rappresentata e difesa dall’Avv. CARRO DANIELA (CRRDNL64L47F839A) -ricorrente- contro COMUNE DI BACOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato SANTORO VITTORIO (SNTVTR75H29F839T) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 935/2022 depositata il25/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. La CTR con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto l’appello del Comune, e rigettato l’appello incidentale della contribuente, con la riforma della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso introduttivo di impugnazione dell’avviso di pagamento per Tari 2019, per uno specchio d’acquaportuale (area demaniale in concessione);

2. ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di ricorso;

3. resiste con controdeduzioni il Comune di Bacoli che chiede dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso; con la rinuncia al ricorso la ricorrente di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia con accordo e pagamento del dovuto). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; spese compensate interamente in considerazione della notifica dell’atto di rinuncia e dell’assenza di deduzioni sul punto da parte del controricorrente.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Sp