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Decreto — n. 31697/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31697/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31697/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6881/2022 R.G. proposto da : SARDELLI GIUSEPPE, SARDELLI PIERLUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VAGLIA N.59, presso lo studio dell’avvocato DELLI COLLI GIACOMO (DLLGCM40S21D869N) rappresentati e difesi dall'avvocato ISOLA ROCCO (SLIRCC57C08H443H) -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliato in FROSINONE VIA MARCO TULLIO CICERONE 138, presso lo studio dell’avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31697/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SARDELLI GIUSEPPE, SARDELLI PIERLUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VAGLIA N.59, presso lo studio dell’avvocato DELLI COLLI GIACOMO (DLLGCM40S21D869N) rappresentati e difesi dall'avvocato ISOLA ROCCO (SLIRCC57C08H443H) -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliato in FROSINONE VIA MARCO TULLIO CICERONE 138, presso lo studio dell’avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali recupero delle spese esecutive anticipi delle spese rimborso delle spese addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
LAZIO n.3849/2021 depositata il 04/08/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6881/2022 R.G. proposto da : SARDELLI GIUSEPPE, SARDELLI PIERLUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VAGLIA N.59, presso lo studio dell’avvocato DELLI COLLI GIACOMO (DLLGCM40S21D869N) rappresentati e difesi dall'avvocato ISOLA ROCCO (SLIRCC57C08H443H) -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliato in FROSINONE VIA MARCO TULLIO CICERONE 138, presso lo studio dell’avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n.3849/2021 depositata il 04/08/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.480,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R