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Ordinanza — n. 31691/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed due to parties' mutual withdrawal and agreement on cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31691/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The parties mutually withdrew their appeal and incidental counter-appeal, requesting the court declare the proceedings extinguished with cost compensation. The Provincial Congregation and the Municipality of Romano d'Ezzellino had previously contested building permit notices, but their conciliation led to a joint withdrawal. The court granted the request for extinction of the lawsuit and ordered the mutual compensation of litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of the appeal by both parties, accompanied by a request for cost compensation, results in the extinction of the proceedings without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of litigation costs conciliation between parties civil procedure extinction contributi di urbanizzazione sussidio per le spese scolastiche contributo di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12710/2022 R.G. proposto da : PROVINCIA CONGREGAZIONE FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARELLO ENRICO (MRLNRC73T27L219X) unitamente all'avvocato NANO LORENZO (NNALNZ71R21L219A) -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO, rappresentato e difesa dall’avvocato TIENGO MICHELE (TNGMHL68H21G224Q) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1433/2021 depositata il 25/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ricorre per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, la PROVINCIA CONGREGAZIONE FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE,con sette motivi di ricorso (concernente avvisi Ici 2010 e 2011 su aree edificabili);

2. si è costituito con controricorso il Comune di Romano d’Ezzellino che ha proposto anche ricorso incidentale con un unico motivo;

3. la ricorrente, con controricorso al ricorso incidentale , ha chiesto il rigetto di quest’ultimo.

4. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parre ricorrente e dal controricorrente con ricorso incidentale); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti