Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31650/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax revocation appeal, ruling procedural errors are not grounds for revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31650/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed Cristina Michele's revocation appeal against a tax court decision regarding an assessment notice. Michele argued the lower court erred in fact by treating her as a representative of an extinct company rather than a sole recipient of the notice. The court held that the alleged mistake was merely procedural and could have been corrected through ordinary appeals, not revocation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 986 c.p.c.; Art. 34 D.P.R. n. 602/1973: A procedural error regarding the qualification of the party proposing a claim does not constitute a factual error justifying revocation, as such defects are remediable through ordinary appeal mechanisms.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax revocation appeal procedural error factual error distinction tax assessment notice legal standing qualification ordinary appeal remedy extinct company status impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 986 c.p.c.
Art. 34 D.P.R. n. 602/1973
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contr

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 04/08/2022, n. 24262
Cass. 16/11/1995, n. 11885
24262, Cass. 16/11/1995, n. 11885).
Cass. 11710 del 05/08/2002
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18818/2020 R.G. proposto da: CRISTINA MICHELE, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Antonuccio ed elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Paisiello, 15, presso lo studio dell’Avv. Pietro Davide Sarti, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –controricorrente – Revocazione-errore di fatto-questione processuale Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di Siracusa,n. 6209 / 201 9 , depositata il 28 / 1 0 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Michele Cristina - nella dichiarata qualità di «consegnatario dell’avviso di accertamento TY7031B02058/2015» - ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Quest’ultima è stata resa dalla C.t.r. a definizione di un giudizio di revocazione proposto dallo stesso ricorrenteavverso la sentenza n. 4333 del 2018 della C.t.r. 1.1. Il contribuente - espressamente spendendo la qualità di consegnatario dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società di cui era stato amministratore unico e socio, Spizzi ca al Vecchio Lavatoio s.r.l. - aveva impugnato l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Siracusa.

La C.t.p.aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 4812 del 2016. Avverso detta ultima il Cristina aveva proposto appello innanzi alla C.t.r. Sicilia, sezione staccata di Siracusa,la quale, con la sentenza n. 4333 del 2018,lo aveva dichiarato inammissibile . Il giudice del secondo grado rilevava che la società destinataria dell’atto impositivo si era cancellata prima dell’emissione dell’avviso di accertamento e che, pertanto, doveva considerarsi soggetto non esistente, e che l’atto impositivo era stato notificato al socio, ma aveva come destinataria la società; di seguitoaffermava testualmente che « nessun ricorso poteva essere promossa in nome e per conto di unsoggetto non più esistente , conseguendone l’inammissibilità dello stesso proposto in nome della società estinta»(v. pag. 2 del controricorso in Cassazione).

Avverso detta sentenza ricorreva per revocazione Michele Cristina ritenendo che la decisionefosse il frutto di un errore di fatto poiché, in Cons. est. Rosanna Angarano 3 realtà, nel giudizio aveva agito espressamente quale mero consegnatario dell’atto, senza spendere il nome della società. La C.t.r.adita per la revocazione, con la sentenza qui impugnata (lan. 6209 del 2019) , rigettava il ricorso ritenendo che alcun error e di fatto fosse stato commessodal giudice dell’appello, ma , semmai , un errore di diritto in ordine alla qualificazione giuridica del soggetto legittimato.

Osservava in proposito che il ricorso proposto nella qualità di consegnatario dell’atto necessitava comunque di sciogliere il nodo della legittimazione del ricorrente. Aggiungeva chedalla motivazione resa risultava evidente che la C.t.r.- su l corretto presupposto di fatto che il ricorso fosse stato proposto dal Cristina quale consegnatario dell’atto impositivo - ave va ri tenuto , nell’esercizio del potere di qualificazione della domanda,che impone l’individuazione del soggetto che la propone, che il medesimo fosse stato spiegato in nome e per conto della società e che l’eventuale errore commesso in ragione di tale qualificazione integrasseerrore in diritto.

2. Il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con l’unicomotivo Michele Cristina denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 395 primo comma, n. 4 cod. proc. civ ., d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546per non aver riconosciuto l’errore revocatorio in cui era incorsa la C.t.r. Osserva il Cristina che la sentenza n. 4333 del 2018 - resa in appello ed oggetto della domanda di revocazione- non conteneva alcun riferimento al fatto che nel giudizio fosse stata spesa la qualità di consegnatario dell’atto impositivo; che, al contrario, sin dall’esposizione in fatto, la C.t.r. aveva fatto riferimento al la circostanza che il ricorso originario era stato proposto nella qualità di rappresentante legale della società.

Deduce, di conseguenza, che il Cons. est. Rosanna Angarano 4 giudice del secondo gradonon aveva affatto risolto la questione della legittimazione attiva a seguito di una valutazione in diritto; piuttosto, era palese che non si fosse semplicemente avveduto che il ricorso era stato proposto nella diversa qualità di consegnatario dell’atto impositivo.

2. Il ricorso è infondato. 2.1. Per costante giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso,oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (tra le tante Cass. 26/01/2022, n. 2236,Cass. 22/10/2019, n. 26890 , Cass. 30/10/2018, n. 27570 ) .

Nello stesso senso si è precisato che non costituisce errore di fatto revocatorio l’eventuale omessa considerazione di una questione processuale, quand’anche rilevabile d’ufficio. Infatti, l’omesso esame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio, perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, la prima resta un fatto che non si traduce in alcuna attività, cui la legge collega unicamente l’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, o della violazione processuale (Cass. 04/05/2023, n. n.11691). 2.2.

Per altro verso, va chiarito che spetta al giudice procedere all’identificazione della parte che agisce in giudizio e che l’errore eventualmente compiuto in tale identificazione determina un vizio processuale che può farsi valere con gli ordinari mezzi impugnatori e non con la revocazione. Cons. est. Rosanna Angarano 5 Sul punto, a conferma dell’attività valutativa sottesa a tale individuazione, q uesta Corte ha già ritenuto che il requisito della spendita del nome, necessario perché l'atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato, non richiede l'uso di formule sacramentali e può evincersi anche dalle modalità con le quali l'atto stesso viene compiuto (Cass. 04/08/2022, n. 24262, Cass. 16/11/1995, n. 11885).

Nemmeno la mancanza della spendita del nome nella procura alle liti assume valore dirimente, potendosi attribuire il mandato al rappresentato anche se la persona fisica che lo conferisce non indichi espressamente la qualità di rappresentante della persona giuridica per la quale agisce, purché tale qualità risulti dall'intestazione o anche dal contesto dell'atto cui inerisce, in considerazione del collegamento materiale dei due atti ed attesa la possibilità che nel conferimento della procura alle liti la spendita del nome assuma forme implicite. ( Cass. n. 24262 del 2022 cit., Cass.11710 del 05/08/2002). 2.3.Ciò posto, va in primo luogo rilevato che la sentenza oggetto della domanda di revocazione recava nella sua intestazione il nome della società e del Cristina quale “consegnatario”.

La C.t.r.,pronunciandosi sull’istanza di revocazione nell’affermare che la sentenza impugnata aveva, evidentemente, ritenuto che il ricorso fosse stato proposto in nome e per conto della società, e che tale valutazione, anche a ritenerla erronea, non integrava errore di fatto, si è attenuta a questi principi. LaC.t.r., in sostanza , ha rilevato che la sentenza impugnata non era viziata da alcun errore di fatto in quanto quello denunciato dal ricorrente era, al più, un errore processuale,atteso che l’impugnazione dal medesimo proposta necessitava comunque di sciogliere il nodo sulla qualificazione della domanda.

Cons. est. Rosanna Angarano 6 La sentenza in particolare, facendo corretta applicazione dei principi sopra esposti,ha affermato che la proposizione del ricorso in qualità di «consegnatario» richiedeva di sciogliere il nodo della legittimazione; che la C.t.r, adita con l’appello - nonostante il presupposto in fatto che il ricorsoera stato proposto nella detta qualità di «consegnatario» dell’atto - nell’esercizio del proprio potere di riqualificazione degli atti,e dovendo individuare il soggetto che aveva proposto la domanda, aveva comunque ritenuto che il ricorso fosse stato proposto in nome e per conto della società; che questo, al più configurava errore di diritto.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 3.00 0,00 a titolo di compenso oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contr