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Ordinanza Interlocutoria — n. 31645/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal due to pending Supreme Court ruling on successor liability after company dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31645/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal and remanded the case to a new hearing date. The taxpayer argued that the tax authority failed to properly notify him of tax liabilities after his company was dissolved, citing specific procedural and substantive errors. The court decided to pause the proceedings because a related question regarding successor liability was being decided by the Supreme Court, making a final judgment on the merits premature.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2495 c.c.: When a Supreme Court decision on a related legal issue is pending, the lower court must suspend the proceedings and remand the case to a new hearing.

Parole chiave

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tax appeal suspension company dissolution successor liability Supreme Court pending remand to new hearing aliquota della rendita d'invalidità reintegrazione dei beneficiari di una rendita ridistribuzione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 38, 39, 41-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 2697 c.c.
600 e dell’art. 2697 cod.
Art. 2495 c.c.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’estinzione della società non impedisse all’Ufficio di far valere le proprie pretese nei confronti dei soci, se pure entro i limiti dell’art. 2495 cod.
Art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973
dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art.
Art. 5, 7, 12, 16, 17 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Rosanna Angarano 4 Assume che la sentenza ha errato nella quantificazione del reddito da capitale avendo tenuto conto dell’intero importo del reddito accertato in capo alla società enon solo del 40 per cento come previsto dall’art. 59 t.u.i.r.
art. 2697 cod. civ
600 e dell’art. 2697 cod. civ.
art. 2495 cod. civ
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’estinzione della società non impedisse all’Ufficio di far valere le proprie pretese nei confronti dei soci, se pure entro i limiti dell’art. 2495 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Trib. nn. 6070, 6071, 6072 del 2013
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1373/2015R.G. proposto da: PAVAN SERGIO, elettivamente domiciliat o in Roma , via dei Monti Parioli, 48, presso l o studio dell’Avv. Giuseppe Marini che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Carlo Amato, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 837 / 1 4 , depositata il 20/05/2014; IPREFIRES IVA AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. L’Ufficio, a seguito di una verifica fiscale nei confronti della Programma Casalese s.r.l., cancellata dal registro delle imprese il 4 marzo 2011, emetteva tre avvisi di accertamento con i quali, per gli anni 2006, 2007 e 2008 accertava maggiori ricavi che recuperava a tassazione ai fini Ires, Irap ed Iva. Di seguito, sul presupposto che si trattasse di società a ristretta base, accertava in capo al socio Sergio Pavan titolare di una quota pari al 33,33 per cento (oltre che in capo all’altro socio Massimino Morandin, titolare della restante quota) maggiori redditi in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili che recuperava a tassazione ai fini Irpef. Per l’effetto , nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2011 ed il 27 marzo 2012, notificava a Sergio Pavan per ciascun anno di imposta l’avviso di accertamento personale al quale allegava il corrispondente avviso societario.

2. Sergio Pavan impugnava i sei atti impositivi con separati ricorsi che, previa riunione, venivano accolti dalla C.t.p. di Treviso con sentenza ( n. 96 del 2012) riformata dalla C.t.r. che confermava la legittimità sia degli avvisi di accertamento in capo al contribuente che di quelli societari. Avverso detta ultima ricorre il contribuente e l’Agenzia delle entrate si difende a mezzo controricorso.

3. C on istanza depositata il 9 gennaio 2023 , il contribuente chiedeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge 29 dicembre 2022, n. 1 97 , al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio. Con ordinanza interlocutoria n. 3557 del 2023 questa Corte sospendeva il processo sino al 10 luglio 2023 e rinviava a nuovo ruolo. Cons. est. Rosanna Angarano 3 Con successiva nota il contribuente riferiva di non aver aderito alla definizione agevolata e, per l’effetto, chiedeva la trattazione del ricorso. Consideratoche:

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39, 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2697 cod. civ. Censura la sentenza impugnatanella parte in cui ha affermato che i tre avvisi societari erano divenuti «efficaci ed operativi» con la loro notifica al socio, chiamato a risponderne quale successore , e che gli avvisi personali erano diretta conseguenza dei primi. Osserva in primo luogo che la determinazione del reddito in capo alla società ed in capo al socio era illegittima; che non vi era prova della percezione effettiva del presunto reddito; che laC.t.r. ha errato nel ritenere che la prova sia a carico del contribuente; che l’Ufficio non aveva offerto alcuna prova dell’accertamento presupposto. Aggiunge che la C.t.r non ha considerato a) che l’atto notificato a società estinta è privo di efficacia;

b) che l’inesistenza dell’avviso notificato alla società priva di valido fondamento anche l’avviso notificato al socio;c) che l’avviso societario non è emesso ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 ed ha ad oggetto imposte (iva ed Irap) «non richiedibili» , oltre a sanzioni ed interessi;d) che l’Uffici o non aveva provato la responsabilità del socio per i debiti sociali;

e) che le conclusioni raggiunte erano in contrasto con il principio secondo il quale una società non più esistente non può intraprendere una causa né essere convenuta.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 59 t.u.i.r. e dell’art. 27d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Cons. est. Rosanna Angarano 4 Assume che la sentenza ha errato nella quantificazione del reddito da capitale avendo tenuto conto dell’intero importo del reddito accertato in capo alla società enon solo del 40 per cento come previsto dall’art. 59 t.u.i.r.

3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.2495 cod. civ. dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 42d.P.R. n. 600 del 1973. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’estinzione della società non impedisse all’Ufficio di far valere le proprie pretese nei confronti dei soci, se pure entro i limiti dell’art. 2495 cod. civ. Osserva che, a fronte della cancellazione della società , poiché il soggetto non è più esistente, non è possibile la notifica né a quest’ultimané agli ex soci; che l’Ufficio avrebbe dovuto valersi della disposizione di cui all’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero emettere nei confronti del socio atto motivato precisandogli elementi costitutivi della sua responsabilità nei limiti della norma; che, invece, l’atto impugnato era una mera trasposizione delle richieste rivolte alla società; che il medesimo era carente nella motivazione anche del quantumpreteso, atteso che l’art. 36 cit opera solo in materia di Ires.

4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.2495 e 2697 cod. civ. e dell’art. 36 d.P.R. n. 600del 1973. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la cancellazione della società determini un fenomeno di tipo successorio in ragione del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso. Assume che, anche in questo caso, l’Ufficio avrebbe dovuto notificare atto impositivo ai sensi dell’art. 36 cit. Cons. est. Rosanna Angarano 5 5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7, 12 16, 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Censura la sentenza impugnata per aver confermato le sanzioni nonostante l’omessa motivazione dell’atto impositivo; per non aver tenuto conto che alcuna sanzione poteva essere irrogata ai soci; per non aver applicato l’istituto della continuazione.

6. In via preliminare, deve prendersi atto dell’ordinanza interlocutoria n. 7425 del 2023 con la quale altro Collegio di questa sezione tributaria ha rilevato che, anche successivamente alle pronunce della Corte a Sezioni Unite nn. 6070, 6071, e 6072 del 2013 si sono delineati scenari diversi in ordine all’applicazione dell’art. 2495 cod. civ. e, in particolate, sulla questione se la condizione ivi prevista, della riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione, al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo all'Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio e se la riconducibilità nell'ambito dell'una condizione dell'azione o dell'altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova.

A seguito della detta ordinanza interlocutoria, che rimettevagli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni, la causa è stata assegnata alle Sezioni Unite Civili ed è stata chiamata all’udienza del 12 novembre 2024.

6. Inattesa della pubblicazione della sentenza resa su lla suddetta questione - che è sottesa ad alcuni d ei motivi di ricors o come sopra esposti- la causa dev e essere rinviata a nuovo ruolo. La delibazione di alcuni dei motivi di ricorso, rende altresì, opportuna l’acquisizione dei fascicoli di merito. Cons. est. Rosanna Angarano 6

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della sentenza de