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Ordinanza — n. 31644/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal, extinguishing proceedings with mutual expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31644/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The contributory, represented by Ferraiuolo Luigi C SAS, withdrew the appeal against the municipality's payment notice for port water fees, leading to a settlement where both parties agreed to compensate each other's legal costs. Consequently, the court ordered the termination of the proceedings under Article 391 of the Civil Procedure Code without requiring further uniform contribution payments.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of appeal extinguishes the proceedings with mutual compensation of costs, exempting the appellant from further uniform contribution payments.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual expense compensation uniform contribution exemption civil procedure code tasse di depurazione acque rifiuti urbani tassa sui rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; spese compensate interamente in considerazione della notifica dell’atto di rinuncia e dell’assenza di deduzioni da parte del controricorrente.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32021/2019 R.G. proposto da : FERRAIUOLO LUIGI C SAS, rappresentato e difeso dall'avvocato CARRO DANIELA (CRRDNL64L47F839A) -ricorrente- contro COMUNE DI BACOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIASI ANTONIO (GSINTN65C12F839P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3492/2019 depositata il17/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. La CTR con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso introduttivo di impugnazione dell’avviso di pagamento per Tari 2007, per uno specchio d’acqua portuale (area demaniale in concessione);

2. ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di ricorso;

3. resiste con controdeduzioni il Comune di Bacoli che chiede dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso; con la rinuncia la ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia con pagamento del dovuto). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; spese compensate interamente in considerazione della notifica dell’atto di rinuncia e dell’assenza di deduzioni da parte del controricorrente.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. S