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Ordinanza — n. 31639/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects an order to pay lawyer fees to a non-statutory defender due to a clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31639/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered a correction of a clerical error in a previous order regarding the distribution of litigation costs. The original order failed to specify that the awarded fees were for a non-statutory defender, despite the defender having explicitly requested such allocation. The court ruled that this omission constitutes a material error subject to correction under the Civil Procedure Code, as no substantive ruling on costs was made in the administrative correction procedure.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: In proceedings for the correction of material errors, no ruling on litigation costs is permitted, and the remedy for omitted cost allocation to a non-statutory defender is the administrative correction procedure.

Parole chiave

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material error correction non-statutory defender litigation costs allocation clerical error remedy administrative procedure Civil Procedure Code fee distribution correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, sent. n. 26566 del 14/09/2023
non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (in tal senso, fra le altre, Sez. 3, sent. n. 26566 del 14/09/2023 - Rv.
S.U. n. 31033/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9803/2024 R.G. proposto da : PANARESE CANDIDO DOMENICO, elettivamente domiciliato in NOCERA INFERIORE VIA ATTILIO BARBARULO 41, presso lo studio dell’avvocato COPPOLA LUCIANO (CPPLCN79T24C349H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 9814/2024depositata il 11/04/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Il ricorrente, e per esso l’Avv. Coppola Luciano, chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 9814/2024, dep. l’11/04/2024 da questa Corte, in quanto il predetto istante era difensore antistatario, così come dichiarato in calce al controricorso prodotto in allegato.

2. Effettivamente, il dispositivo dell’ordinanza indicata così recita: “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge”.

3. Pertanto, non è stata compiuta la distrazione delle spese, così come richiesto, a favore del difensore antistatario.

4. Tale omissione può essere emendata attraverso il procedimento di correzione per errore materiale. Sul punto, si rinvia per brevità alle S.U. n. 31033/2019, secondo cui in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

5. Va inoltre ricordato che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (in tal senso, fra le altre, Sez. 3, sent. n. 26566 del 14/09/2023 - Rv. 669068 - 01) .

P.Q.M.

La Corte, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 9814/2024, depositata il 11/04/2024, nel senso che ove si legge “condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge”, debba in realtà leggersi “condanna la ricorrente a corrispondere in favore del difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Coppola Luciano, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 p