Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Lazio Regional Administrative Court's decision extinguished. The appellant, Paolo Antonio Scalera, failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9252/2022 R.G. proposto da : SCALERA PAOLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITO GIUSEPPE GALATI, 100/C, presso lo studio dell’avvocato GIARDIELLO BIAGIO (GRDBGI66C29L739I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CIAMPINO, elettivamente domiciliato in ALBANO LAZIALE CORSO MATTEOTTI, 149, presso lo studio dell’avvocato DROGHEO DOMENICO (DRGDNC65B20H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.4473/2021 depositata il 07/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 536,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il