Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a liquidated agricultural company, had filed a decree against the Revenue Agency's lower court judgment but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17242/2020 R.G. proposto da : AGRICOLA PRIMA SOCIETA' AGRICOLA A RL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI, 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSI LORIS (TSOLRS57A29L736O) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
VEN ETO n.1458/2019 depositata il 19/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, non sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese invocata dalla ricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma