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Ordinanza — n. 31621/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; case extinguished by agreement with cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31621/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant had previously settled the dispute with the municipality in July 2023, agreeing to compensate litigation costs. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without ordering further expenses.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: Upon withdrawal of an appeal, the proceedings are extinguished, and no further uniform contribution is due if the appellant has already compensated litigation costs via prior settlement.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation cost compensation prior settlement agreement uniform contribution waiver incasso di contributi alimentari deduzione delle spese di manutenzione di immobili restrizione della proprietà senza risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; nulla, tuttavia, va disposto per le spese del presente giudizio, in considerazione della mancata costituzione dell’ente impositore.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14532/2022 R.G. proposto da : VILLA SALUS -CRAVIOTTO SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. GAZZA PAOLO MICHELE (GZZPMC75C02D969Z) unitamente all'avvocato BORELLO MATTEO (BRLMTT74D23D969Y) -ricorrente- contro COMUNE DI ALBENGA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 931/2021 depositata il 30/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ricorre per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, laVilla Salus – Craviotto s.r.l. , con c i nque motivi di ricorso concernente avviso Imusu immobile di cui si assumeva la inagibilità;

2. il Comune è rimasto intimato.

4. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dai suoi difensori); con la rinuncia in questionela società ricorrenteha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese(avendo conciliato la controversia con accordo del 6 luglio 2023, nel quale espressamente appunto si conveniva tra le parti la compensazione di tutte le spesedi lite) . Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; nulla, tuttavia, va disposto per le spese del presente giudizio, in considerazione della mancata costituzione dell’ente impositore.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione