Decreto — n. 31604/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14459/2022 R.G. proposto da : ESTCAPITAL SOCIETA GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI N 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSI LORIS (TSOLRS57A29L736O) -ricorrente- contro RAVENNA ENTRATE SPA, elettivamente domiciliato in RAVENNA VIALE DELLA LIRICA, 61, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ARGENTIERI ALEANDRA (RGNLDR74R62E289R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI RAVENNA-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31604/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ESTCAPITAL SOCIETA GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI N 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSI LORIS (TSOLRS57A29L736O) -ricorrente- contro RAVENNA ENTRATE SPA, elettivamente domiciliato in RAVENNA VIALE DELLA LIRICA, 61, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ARGENTIERI ALEANDRA (RGNLDR74R62E289R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI RAVENNA-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14459/2022 R.G. proposto da : ESTCAPITAL SOCIETA GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI N 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSI LORIS (TSOLRS57A29L736O) -ricorrente- contro RAVENNA ENTRATE SPA, elettivamente domiciliato in RAVENNA VIALE DELLA LIRICA, 61, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ARGENTIERI ALEANDRA (RGNLDR74R62E289R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI RAVENNA-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
EMILIA ROMAGNA n.1440/2021depositata il 29/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente (concessionaria) , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, considerato il valore della controversia,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso