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Ordinanza — n. 31596/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal and mutual agreement on cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31596/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal and a joint request for cost compensation. The lower court had previously ruled in favor of the municipality regarding a parking area tax dispute, but the plaintiff voluntarily abandoned the case. Consequently, the court ordered the mutual offsetting of litigation expenses as requested by both parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A judgment is extinguished upon the plaintiff's withdrawal, and if both parties request it, litigation costs are compensated between them without further contribution.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs mutual agreement Cassation appeal sospensione della riscossione fiscale tassa sui rifiuti esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28474/2017 R.G. proposto da : COMUNE CAMAIORE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAMERO ROBERTO (CMRRRT69E25A662N) -ricorrente- contro PROJECT PONTILE LIDO SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati TOSCANO GIUSEPPE (TSCGPP59M26D086P) unitamente all'avvocato NUCERA VALERIA (NCRVLR77R56F112F) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1064/2017 depositata il 28/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello della contribuente per la TARSU anni 2005-2009 su area a parcheggio;

2. ricorre per cassazione il Comune di Camaiore con quattro motivi di ricorso;

3. resiste con controricorso la società contribuente che chiede il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrentee richiesta congiunta di compensazione delle spese. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’int