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Decreto — n. 31592/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 31592/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Court of Basilicata extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Forte and Tedesco, had not requested a decision on the proposed settlement, leading the court to deem the appeal withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment declared the proceedings extinct and ordered mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal deadline extinction of proceedings mutual compensation of costs Code of Civil Procedure sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dello ius superveniens, appare opportuno compensare le spese di lite;
art. 380-bis c.p
BASILICATA n.263/2021 depositata il 18/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dello ius superveniens, appare opportuno compensare le spese di lite;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13859/2022 R.G. proposto da : SANTANTONIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA AMEDEO,1, presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D) rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n.263/2021 depositata il 18/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dello ius superveniens, appare opportuno compensare le spese di lite;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 0