Italian Court corrects Supreme Court judgment header to add missing party Edison S.p.A. due to material error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted a request to correct a material error in the header of a Supreme Court judgment. Edison S.p.A. argued that its name was omitted from the document's title, while Ilva S.p.A. and the Tax Agency remained parties to the underlying dispute. The court ruled that the omission constituted a mere material error rather than nullity, as the full text clearly identified all involved subjects, and thus ordered the correction of the header.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: The court may correct material errors in a judgment's header if the substantive decision clearly identifies all parties, preventing nullity or uncertainty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 32117-2021 proposto da: EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa da ll’Avvocato GIANCARLO ZOPPINI unitamente agli Avvocati GIUSEPPE PIZZONIA e ANNA MARIA GULINO giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro ILVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 31953/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 05/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Edison S.p.A., parte ricorrente nel procedimento nr.RG 11458/2015, riunito al procedimento nr. RG 6608/2015, proposto da Ilva S.p.A., definiti con la sentenza indicata in epigrafe, con cui sono stati accolti i ricorsi relativi ad avviso di liquidazione delle imposte complementari di registro, ipotecaria e catastale, emessi nei confronti delle suddette società, chiede la correzione dell’errore materiale contenuti nell’intestazione della sentenza in oggetto per l’omessa indicazione della ricorrente Edison S.p.A;
Ilva S.p.A. e l’Agenzia delle entrate sono rimasti intimati; considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nell’intestazione della sentenza, è stata omessa l’indicazione della ricorrente Edison S.p.A., non si versa in ipotesi di nullità della sentenza in quanto da essa si deduce che si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e non sussiste alcuna situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Edison S.p.A., Ilva S.p.A. ed Agenzia delle entrate)
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 31953/2021 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 5/11/2021, e dispone che nell’intestazione, a pag. 2, dopo la parola «controricorrente» si inserisca quanto segue: «e sul ricorso 11458— 2015 proposto da: EDISON SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati GIUSEPPE PIZZONIA e ANNA MARIA GULINO giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente - », mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.11.2024. Il Presidente (Giacomo Maria St